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VALIDO IL CONTRATTO-QUADRO DI INVESTIMENTO FIRMATO SOLO DAL CLIENTE E NON DALLA BANCA.

VALIDO IL CONTRATTO-QUADRO DI INVESTIMENTO FIRMATO SOLO DAL CLIENTE E NON DALLA BANCA.

Le Sezioni Unite hanno finalmente risolto una questione di diritto che negli ultimi anni è stata oggetto di soluzioni difformi fra le Sezioni Semplici della Corte di Cassazione.

Il contrasto nasceva da un semplice quesito: se il requisito della forma scritta, richiesto a pena di nullità per il contratto di investimento, esiga o meno la firma dell’intermediario, oltre a quella dell’investitore.

La soluzione a cui è giunta la Corte, con la sentenza n. 1653 del 23/01/18, prende le mosse da una interpretazione “funzionale” della norma di riferimento, l’art. 23 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/98), che dispone due obblighi a carico dell’intermediario: la forma scritta del contratto quadro e la consegna di un esemplare al cliente.
In altri termini, la Banca deve redigere il contratto e consegnarlo al cliente, così da rendere quest’ultimo pienamente edotto dei servizi da essa forniti e delle modalità di esecuzione dell’accordo costitutivo delle future operazioni finanziarie.

La tutela degli interessi del cliente, in quanto parte contraente più debole, è il chiaro obiettivo della norma sopra citata, che potrà dirsi raggiunto nel caso in cui lo stesso cliente sia posto nelle condizioni di conoscere il contenuto del contratto, ricevendone una copia scritta da lui stessa sottoscritta, in modo da verificarne la corretta esecuzione da parte della Banca.
Va da sè che, in questa ottica di tutela, la mancata sottoscrizione dell’intermediario non inficia la legittimità del contratto, purché il consenso della Banca si desuma da comportamenti per così dire “orientati” alla positiva conclusione dell’accordo, come ad esempio la consegna del contratto-quadro al cliente-investitore, la raccolta della sua firma, e la successiva esecuzione del contratto.
Una tale condotta è sufficiente per ritenere concluso l’accordo, a prescindere dalla sottoscrizione dell’intermediario, che a quel punto non assolve ad alcuna specifica funzione rispetto alle finalità protettive dell’art. 23 del T.U.F.

Non è una caso, quindi, che la previsione della nullità del contratto, per difetto della forma scritta, sia azionabile dal solo cliente e come tale intesa a proteggere il suo interesse particolare, che di certo non verrebbe ad essere pregiudicato dalla mancata firma dell’intermediario, a condizione però che la Banca abbia a sua volta rispettato l’obbligo di redigere il contratto per iscritto, consegnandone una copia al proprio investitore.

Avv. Andrea Baldrati

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