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REVOCATORIA: NO AL DANNO POTENZIALE, VALE SOLO QUELLO ATTUALE.

revocatoria no al danno potenziale

REVOCATORIA: NO AL DANNO POTENZIALE, VALE SOLO QUELLO ATTUALE.

1. REVOCATORIA:  I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE.

Annotiamo un’interessante pronuncia riguardante i presupposti dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., che, in base al dettato legislativo, sono:

  1. l’atto di disposizione inter vivos;
  2. L’eventus damni, cioè il pregiudizio che l’atto arreca al creditore, diminuendo le garanzie offerte dal patrimonio del debitore;
  3. Il consilium fraudis, vale a dire la consapevolezza del debitore di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore insieme all’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, ma solo in caso di atti a titolo oneroso.
  4. Infine, e solo in caso di atti anteriori al sorgere del credito, la partecipatio fraudis del terzo acquirente, intesa come conoscenza del terzo circa la volontà di pregiudicare il soddisfacimento del futuro credito.

L’azione revocatoria è dunque un mezzo di conservazione delle garanzie patrimoniali offerte dal debitore, consentendo al creditore di ottenere una sentenza, che – va detto – non rende nullo l’atto dispositivo compiuto dal debitore, ma lo rende comunque inefficace nei suoi confronti.

Questo significa che i beni, una volta “colpiti” dalla sanzione di inefficacia, ritornano a garantire le ragioni del creditore, che avrà titolo per aggredirli nella eventuale fase esecutiva.

1.1. L’AZIONE REVOCATORIA PROMOSSA: LA BANCA CREDITRICE RILEVA IL DANNO POTENZIALE.

Nel caso trattato dalla Cassazione, la Banca creditrice contestava la decisione assunta in primo grado dal Tribunale, poi confermata in sede di appello, con cui veniva rigettata la domanda di revocatoria dalla stessa promossa, in relazione ad una donazione indiretta compiuta dal debitore Tizio a favore del figlio Caietto.

In entrambi i gradi di giudizio si era infatti escluso la ricorrenza del c.d. eventus damni, sull’assunto che, all’atto di compiere la donazione, il residuo patrimonio di Tizio era ancora costituito da un considerevole patrimonio immobiliare, di entità ampiamente superiore rispetto al debito contratto con la Banca.

Quest’ultima, invece, riteneva integrato tale presupposto perché all’interno di esso rientrerebbe non solo il danno attuale, ma anche il danno potenziale.

La donazione indiretta avrebbe quindi determinato uno “scarto di garanzia”, ossia una notevole riduzione fra debito e garanzie patrimoniali, rendendo più probabile il futuro inadempimento di Tizio.
Come a dire che se prima della donazione il rapporto fra debito e patrimonio del debitore era di 1 a 10, dopo di essa il rapporto era mutato e risultava meno rassicurante per la Banca (ad es. di 1 a 5).

1.2. LA DECISIONE DELLA CORTE: NO AL DANNO POTENZIALE.

Secondo la Corte di Cassazione, però, la tesi è infondata perché occorre considerare l’entità delle garanzie patrimoniali del debitore all’atto di compiere la donazione.
In quel momento – sostiene la Corte – il patrimonio del debitore era tale da soddisfare le ragioni del creditore e non appariva configurabile alcun pregiudizio nei suoi confronti, “[…] neppure in termini di maggiore difficoltà di realizzare il proprio credito”.
Seguiva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avv. Andrea Baldrati

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