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INFILTRAZIONI D’ACQUA E RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO CONDOMINO

danni da infiltrazioni d'acqua

INFILTRAZIONI D’ACQUA E RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO CONDOMINO

1. INFILTRAZIONI D’ACQUA PROVENIENTI DAL TETTO CONDOMINIALE: QUANDO E’ RESPONSABILE IL SINGOLO CONDOMINO?

Vi proponiamo una recente sentenza (Cass. n. 8393 del 04/04/18), in materia di infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto di un edificio condominiale.

IL CASO.

Tizio chiede il risarcimento dei danni patiti dalla propria abitazione a causa di infiltrazioni d’acqua a suo dire addebitabili all’appartamento sovrastante appartenente a Caio.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di Tizio, liquidando a suo favore la somma di € 2.909,55 a titolo di risarcimento.
Avverso la sentenza, Caio proponeva appello, impugnando la parte in cui gli era stata addebitata per intero la responsabilità delle infilitrazioni, senza dare conto dell’esistenza di un terzo appartamento, che si trovava allocato in posizione mediana rispetto agli altri due.

1.1. LA CAUSA DELLE INFILTRAZIONI: RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO.

Il Tribunale riformava la sentenza di primo grado, accertando la causa principale delle infiltrazioni d’acqua, da ascrivere alla vetustà del tetto di copertura del fabbricato, ma  attribuendo a Caio la scarsa manutenzione dell’appartamento sovrastante, peraltro lasciato privo di infissi; circostanza, questa, che consentiva all’acqua piovana di cadere sul pavimento interno, concorrendo alla causazione dei fenomeni infiltrativi verso l’appartamento di Tizio.

Seguiva il ricorso per cassazione di Caio, il quale lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto di quanto era stato accertato dal Giudice di secondo grado, che aveva rinvenuto la causa principale delle infiltrazioni nella vetustà del tetto condominiale.

Pertanto, a detta di Caio la domanda di risarcimento danni doveva essere promossa nei confronti del Condominio, non potendosi configurare una sua diretta responsabilità.

La tesi però non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, che  ha ritenuto condivisibile la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui sono state elencate le tre “concause” che avrebbero determinato i danni da infilitrazioni, fra le quali rientra anche la condotta colpevole di Caio per difetto di manutenzione dell’appartamento di sua proprietà.

Da ciò discende una sua diretta responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (per danni cagionati da cose in custodia), fermo restando – dice la Corte – che la causa principale delle infiltrazioni è da ricollegarsi alla vestustà del tetto di copertura, e in misura minore al difetto di manutenzione dell’appartamento sovrastante quello danneggiato.

Il Tribunale ha quindi correttamente applicato il disposto dell’art. 1227 c.c., tenendo in considerazione il grado di responsabilità addebitabile a Caio, così da porre a suo carico solo una parte della spesa complessiva dovuta per il ripristino dell’immobile.

Avv. Andrea Baldrati.

Per qualsiasi chiarimento sulle tematiche affrontate in questo articolo, o per ulteriori informazioni in tema di danni da infiltrazioni d’acqua, è possibile contattare qui i professionisti dello Studio Legale Arginelli, oppure potete sottoporci un breve quesito compilando il modulo che trovate di seguito; vi risponderemo con una breve replica.

 

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