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NOTIFICA E CONTRADDITTORIO: CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

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NOTIFICA E CONTRADDITTORIO: CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

1. NOTIFICA DEGLI ATTI E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO: INTERVENTO CHIARIFICATORE DELLA CASSAZIONE.

La notifica giunta a buon fine, compiuta dal messo comunale privo di autorizzazione, deve essere ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo.

In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza della Sez. III Civile, n. 7788 del 29/03/2018, nella quale viene, altresì, trattata la questione della necessaria integrazione del contraddittorio in grado d’appello.

IL FATTO.

Caia evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, il Condominio X, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio causato da una buca esistente in una stradina di collegamento delle varie unità immobiliari.
Il Tribunale respingeva la domanda, non rilevando il nesso causale fra i danni subiti dall’attrice e la dinamica accertata dell’evento.

La Corte d’Appello di Catanzaro, dopo aver disposto una C.T.U. medico – legale, condannava il condominio, contumace, a corrispondere a Tizia la somma di € 28.401,00, oltre accessori e spese.
Il convenuto contumace adiva la Suprema Corte.

IL DIRITTO.

Con il primo motivo di ricorso, il Condominio X proponeva tre separate censure riguardanti l’inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto introduttivo, sostenendo che

  1. l’atto di appello era stato notificato in luogo diverso da quello ove era stato eletto il domicilio;
  2. la consegna era avvenuta a mani di un collega di studio del difensore;
  3. la notifica era stata compiuta da un messo notificatore privo della prevista autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte; il messo ha, infatti, notificato l’atto introduttivo del gravame nella nuova sede dello studio del difensore del Condominio X dove, dalla visura presso l’Albo del C.O.A. riferita all’epoca dell’adempimento in oggetto, egli risultava trasferito.

1.1. IL CASO DI NOTIFICA NULLA, MA NON INESISTENTE.

La notifica deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, anche se compiuta dal messo privo di autorizzazione: a tal proposito, la Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che la notifica di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del Tribunale, prevista dall’art. 34 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla Legge 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente, bensì affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della consegna dell’atto (cfr. Cass. 24812/2005; Cass. 2757/2007; 24124/2009).

1.2.  IL CASO DI OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 103, 106, 331 e 332 c.p.c., ex art. 360 n. 3 e 4, per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Compagnia garante del Condominio.
Tale motivo è stato ritenuto fondato; pronunciandosi in senso contrario all’orientamento più risalente portato da Cass. 12942/2007 e Cass. 9080/2013, la Corte è intervenuta (cfr. Cass. SS. UU. 24707/2015; Cass. 21098/2017) proprio in un caso sovrapponibile a quello in esame, in cui era stata rigettata la domanda principale nel processo in cui la compagnia di assicurazione era stata chiamata in giudizio in primo grado e la parte attrice soccombente aveva proposto appello omettendo di convenirla.

La Suprema Corte ha affermato che:

“in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l’effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall’impugnazione dell’attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l’art. 331 c.p.c.” (cfr., da ultimo, anche Cass. 25822/2017).

Il Collegio giudicante ha dato seguito all’orientamento più recente, ritenendo che l’omessa integrazione del contraddittorio da parte del Giudice del gravame vada ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all’art. 331 c.p.c. e configuri, pertanto, un’ipotesi di nullità della sentenza.

Il terzo motivo di ricorso, avente a oggetto la CTU espletata, è rimasto necessariamente assorbito.
In applicazione del principio di diritto sopra evidenziato, la sentenza è stata, pertanto, cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, a seguito della corretta integrazione del contraddittorio.

Avv. Brigida Zanconi

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