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SULLA SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Cass. 6145/2018

SULLA SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

1. LA SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE: LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

Cass. Civ. Sez. VI n. 6145/2018

La moglie Caia ricorreva in Cassazione dopo il rigetto del suo appello avverso la sentenza parziale del Tribunale, che aveva dichiarato la separazione dal marito Tizio ai sensi dell’art. 709 bis c.p.c., con riserva di proseguire l’istruzione della causa per quanto concerne la richiesta di addebito promossa dallo stesso marito.
In particolare, con uno dei due motivi, la moglie sollevava una questione di legittimità costituzione dell’art. 709 bis. c.p.c., che, a suo dire, si porrebbe in contrasto con gli arti. 3, 29 e 111 Cost., nonché 21 Cedu, consentendo al coniuge economicamente più forte – nel nostro caso, Tizio – di ottenere in tempi brevi la sentenza parziale sullo status di separato, lasciando così irrisolte le ulteriori questioni economiche, di addebito o di affidamento dei figli, che verrano pertanto decise solo all’esito della successiva istruttoria.
Si pensi al caso di una sentenza parziale che dichiara la separazione, ma non statuisce in materia di assegno di mantenimento a favore della moglie, che da quel momento assume lo status di coniuge separato, ma non ottiene l’aiuto economico sperato, in ragione delle sue precarie condizioni economiche.

1.1. RICORSO INFONDATO: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Sul punto, però, la Corte si richiama ad una giurisprudenza oramai granitica, secondo cui l’impianto legislativo della separazione è orientato nel senso di evitare condotte processuali dilatorie, che possano incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status” di separato.
In altre parole, il Giudice può dichiarare la separazione dei coniugi se accerta l’intollerabilità della convivenza, anche solo partendo da una valutazione soggettiva di uno dei coniugi, che espone i motivi del proprio distacco affettivo, senza che occorra necessariamente una specifica istruttoria in tal senso.
In questi casi il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione, che decide sullo status dei coniugi, riservandosi di istruire la causa per le altre statuizioni in materia di addebito, affidamento o assegno di mantenimento.
La sentenza parziale costituisce quindi uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo, ma dall’altra – osserva la Corte – non rappresenta un elemento di discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole.
In tal senso, l’ordinamente prevede dei rimedi a presidio del coniuge economicamente più debole, che può sempre richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, peraltro modificabili dal Giudice Istruttore al mutare delle circostanze.
Inoltre, alla statuizione che riconosce l’assegno di mantenimento viene attribuito un effetto retroattivo, a partire dalla relativa domanda giudiziale; quindi si dovrà tenere conto degli assegni già maturati a partire dalla relativa domanda, oltre a quelli dovuti pro futuro, ovverosia dal giorno della sentenza che definisce l’importo dell’assegno.

Avv. Andrea Baldrati.

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