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LA PROVA DEL DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ DI LAVORO SPECIFICA

assicurazione e danni

LA PROVA DEL DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ DI LAVORO SPECIFICA

1. IL DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA’ DI LAVORO SPECIFICA VA PROVATO ANCHE IN PRESENZA DI GRAVI POSTUMI INVALIDANTI.

Cass. civ. n. 4930/18 del 02/03/18

La pronuncia è di estremo interesse perché consolida un orientamento della Cassazione secondo cui il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, sia pure presuntiva, da parte del soggetto danneggiato.

Questi i fatti: Tizio, a bordo di una Opel Corsa su cui viaggiava come passeggero, rimaneva coinvolto in un grave incidente, riportando lesioni gravissime, con postumi invalidanti riconosciuti dal Giudice di primo grado nella misura del 45% (c.d. danno biologico).

1.1. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE, CONFERMATA IN SEDE DI APPELLO.

Il Tribunale, però, non aveva accolto l’ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per lesione della capacità lavorativa specifica, ritenendo che la difesa del danneggiato non avesse provato il nesso causale fra la contrazione del reddito di Tizio e i postumi residuati al danno biologico subito; decisione poi confermata in sede di appello.
Seguiva il ricorso per Cassazione promosso dagli eredi di Tizio, che avevano riassunto il procedimento in primo grado, dopo la morte del loro congiunto, avvenuta per cause estranee al precedente sinistro.
Per ciò che qui interessa in relazione alla voce di danno esclusa dal computo risarcitorio, la difesa di parte ricorrente poneva l’accento sulla gravità e tipologia dei postumi sofferti dal danneggiato, arrivando a concludere che la loro entità, così macroscopica, avrebbe inciso sulla capacità reddituale di qualsiasi soggetto, a prescindere dalla specifica attività lavorativa svolta da Tizio.

1.2. LA CASSAZIONE RIBADISCE: NESSUNA AUTOMATICA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

Non si è però tenuto conto della giurisprudenza dominante, che sul punto distingue la riduzione della capacità lavorativa dalla riduzione del reddito, qualificando la prima circostanza quale mera causa della seconda.
Sicché la prova della riduzione della capacità lavorativa, in conseguenza di un danno biologico, non conduce di per sé alla liquidazione automatica del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto occorre altresì dimostrare l’esistenza di una contrazione del reddito e il nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta.
Tale prova non poteva dirsi raggiunta dalla difesa del danneggiato, che sul punto si era limitata ad esibire le relative certificazioni mediche, senza dimostrare che gli esiti invalidanti avevano causato una contrazione del reddito di Tizio.

Avv. Andrea Baldrati

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