INERZIA PRESUNTA DEL FIGLIO? REVOCA DEL MANTENIMENTO
La Cassazione con sentenza n. 5088 del 05/03/18, torna su un tema delicato, quello del mantenimento del figlio maggiorenne, confermando l’orientamento più recente (Cass. n. 12952/2016): la prova che vi siano i presupposti legittimanti la cessazione o la modifica dell’obbligo del genitore di mantenere il figlio dopo i 18 anni di età può essere raggiunta anche solo ricorrendo ad elementi presuntivi.
Ma seguiamo un filo logico, indicando innanzitutto quale sia la prova che in questi casi può essere fornita per presunzioni.
In breve, il genitore che chiede la modifica o la revoca dell’obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare la circostanza che il figlio abbia ormai raggiunto la piena indipendenza economica; ma se così non è, deve quantomeno provare che il mancato svolgimento di un lavoro produttivo di reddito sia dipeso da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato.
Per farlo, il genitore può servirsi anche di soli elementi presuntivi, ovverosia circostanze che fanno soltanto presumere la percezione di un reddito, tale da rendere il figlio autosufficiente, o che alludono ad una certa pigrizia nel cercarsi un lavoro.
Questa è la novità della sentenza in esame, tenendo presente – dice la Corte – che l’avanzare della età è un forte indicatore di inerzia colpevole.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva omesso di considerare alcuni elementi presuntivi offerti dal padre, fra cui:
- l’avvenuta iscrizione dell’Albo degli avvocati del figlio;
- La circostanza che egli abbia continuato a frequentare lo Studio Legale del fratello anche dopo aver conseguito il titolo di avvocato.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva erroneamente rigettato le richieste del padre di accedere al conto corrente e ai depositi bancari del figlio, di fatto impedendo al genitore di fornire la prova presuntiva del raggiungimento dell’autosufficienza economica dello stesso figlio.
Avv. Andrea Baldrati
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