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RESPONSABILITA’ MEDICA: LE NOVITA’ PROCEDURALI DELLA LEGGE GELLI.

RESPONSABILITA’ MEDICA: LE NOVITA’ PROCEDURALI DELLA LEGGE GELLI.

La Legge Gelli (L. n. 24/2017) ha introdotto alcune novità in materia di responsabilità medica, anche sotto il profilo procedurale.
Per una lettura più agile, sono state formulate in modo schematico. Queste, in estrema sintesi:

1. si adotta un sistema c.d. a doppio binario:
a) responsabilità contrattuale dell’ente o struttura;
b) responsabilità extracontrattuale del medico.

E’ un “de profundis” per la tesi giurisprudenziale della responsabilità contrattuale da “contatto sociale”? al riguardo, sarà importante monitorare l’evoluzione giurisprudenziale.

2. Il paziente può agire con due domande congiunte all’interno di uno stesso processo, oppure disgiuntamente in due diversi processi, senza che la negazione dell’uno impedisca il riconoscimento dell’altro.

3. Altre azioni: a) quelle che il danneggiato può esercitare in via “diretta” nei riguardi delle compagnie assicuratrici che prestino copertura, rispettivamente, alla struttura sanitaria (art. 10, comma 1° L.) e al professionista (art. 10 comma 2° L.); b) azioni di rivalsa nei confronti del medico solo in caso di dolo o colpa grave, per riversare l’onere di quanto sia stato corrisposto a titolo di risarcimento; b1) azioni di rivalsa per le strutture sanitarie private e le compagnie assicuratrici, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria; b2) azioni di rivalsa per le strutture sanitarie pubbliche: trattasi di azioni di responsabilità amministrativa, su iniziativa del P.M. presso la Corte dei Conti, nei confronti del professionista che abbia operato presso una struttura pubblica.

Condizione n. 1: esercizio dell’azione subordinato alla circostanza che la struttura sanitaria o l’impresa assicuratrice informi il medico circa l’azione promossa dal danneggiato nei loro confronti, entro 10 gg. dalla notifica dell’atto introduttivo; altrimenti l’azione di rivalsa verrà dichiarata inammissibile.
Quale è il motivo sotteso alla novella: il professionista è messo nella condizione di poter intervenire al processo, ma senza fargli necessariamente acquisire la qualità di parte.
N.B.: la decisione pronunciata contro la struttura o contro l’assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio conclusosi con sentenza; se invece è stato parte di quel giudizio, resta vincolato e le prove assunte in quel giudizio potranno valere quali argomenti di prove nel successivo giudizio di rivalsa;

Condizione n. 2: azione di rivalsa da esercitare solo dopo la corresponsione del risarcimento, entro 1 anno dal pagamento, per l’ipotesi in cui il medico non sia stato parte del giudizio risarcitorio.

Condizione n. 3: limite massimo per la condanna in caso di colpa grave, anche per il caso di surroga dell’impresa assicurativa; nessun limite di recupero della somma in caso di dolo.

4. Condizione di procedibilità ex art. 8 L.: ogni azione di risarcimento deve essere preceduta da una richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. – la regola non vale solo quando l’azione civile venga proposta ai sensi dell’art. 185 c.p. nel giudizio penale; art. 8 comma 2: è fatta salva la possibilità di esperire il procedimento di mediazione quale modalità alternativa e quindi in concorrenza, mentre non trova applicazione l’istituto della negoziazione assistita.
RATIO: incentivare una soluzione compositiva della lite, sfruttando la circostanza che in questa materia la definizione degli aspetti tecnici è quasi sempre determinante.

Quale è il motivo del favor per la consulenza ex art. 696 bis rispetto alla mediazione? se le parti non riescono ad accordarsi, la perizia non viene sprecata, mentre l’acquisizione di perizie svolte all’interno di una mediazione è circostanza ancora oggi dibattuta.

5. E’ perentorio il termine di durata del procedimento, fissato in 6 mesi dal deposito del ricorso 696 bis c.p.c.. Se la conciliazione non riesce sarà possibile chiedere che la relazione del C.T.U. venga acquisita nel successivo giudizio di merito, da introdurre con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (rito sommario di cognizione).
RATIO: il rito sommario si giustifica nell’ottica che le questioni a carattere tecnico oggetto di consulenza preventiva spesso sono risolutive e non vi è necessità di ulteriore istruttoria.
Il ricorso deve essere depositato entro 90 gg. dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine di 6 mesi.

6. L’effettiva riuscita dell’istituto è affidata alla prescrizione dell’art. 8 comma 4: è resa obbligatoria la partecipazione dal procedimento 696 bis c.p.c. per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’art. 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

caso A) se l’impresa di assicurazione non formula l’offerta di risarcimento e viene emessa sentenza a favore del danneggiato, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), per gli adempimenti di propria competenza.
RATIO: invertire la tendenza riscontrata in sede di mediazione, dove molto di rado le assicurazioni partecipano in modo attivo.
N.B.: la proposta va formulata prima che il consulente depositi la relazione in cancelleria.

caso B) in caso di mancata partecipazione di una delle parti (anche contumaciale), il giudice la condanna al pagamento delle spese di consulenza e di lite indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Avv. Andrea Baldrati
c/o Studio Legale Arginelli

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