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INDENNIZZABILE DALL’INAIL OGNI MALATTIA RICONDUCIBILE AL RISCHIO LAVORO

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INDENNIZZABILE DALL’INAIL OGNI MALATTIA RICONDUCIBILE AL RISCHIO LAVORO

1. INAIL, E’ INDENNIZZABILE IL C.D. STRESS LAVORATIVO.

Tizio, dipendente di una famosa testata giornalistica, soffriva da tempo di un grave disturbo dell’adattamento con episodi di ansia e depressione dovuti alle tante ore di lavoro prestate a titolo di straordinario.
Questi, evocava in giudizio l’INAIL per sentirla condannare al pagamento della rendita per inabilità permanente relativa alla malattia professionale, ma il Tribunale, sebbene avesse accertato l’esistenza e la causa da lavoro della patologia, non la riteneva indennizzabile dall’Ente, respingendo la domanda dell’attore.

1.1. LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE, A CUI SI ALLINEA IL GIUDICE DI GRAVAME.

A fondamento della sentenza, il Tribunale sosteneva che la malattia da c.d. stress lavorativo non poteva rientrare nell’ambito del rischio assicurato dall’art. 3 T.U. n. 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), laddove sono indicate le malattie professionali tabellate o non tabellate, contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche.
In seguito all’appello di Tizio, anche la Corte d’Appello, si allineava alle motivazioni della sentenza di primo grado, precisando che la malattia in esame, di natura psichica, era correlata a scelte di organizzazione del lavoro in ambito aziendale, e che tali scelte non facevano parte del rischio assicurato, per cui non incidevano neppure sulla determinazione del premio relativo all’assicurazione Inail.

1.2. LA CASSAZIONE CASSA LA SENTENZA DI APPELLO: L’INAIL E’ TENUTA AD INDENNIZZARE OGNI MALATTIA DI CUI SIA PROVATA LA CAUSA LAVORO.

Seguiva il ricorso per Cassazione di Tizio, fondato su un unico e articolato motivo, con il quale si contestava l’intero impianto motivazionale della sentenza di appello, evidenziandone il contrasto con l’ordinamento vigente e la più recente giurisprudenza in materia.
E’ la stessa Corte a ripercorrere gli ultimi arresti giurisprudenziali relativi al concetto di rischio tutelato ai fini delle malattie professionali, a partire dal c.d. rischio specifico improprio, ovverosia quel rischio non strettamente connesso all’atto materiale della prestazione lavorativa, ma comunque collegato con la prestazione stessa.
In sentenza vengono portati a supporto alcuni esempi di rischi impropri, fra cui l’infortunio in itinere, che estende la protezione assicurativa ad un rischio generico, quello del sinistro stradale, cui soggiace qualsiasi persona che lavori, e non è quindi connesso ad una specifica attività lavorativa.
Ciò che conta, dice la Corte, è che “si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”; sicché dovranno ritenersi indennizzabili “tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro” sia che riguardi la lavorazione in sé, sia che riguardi, come in questo caso, l’organizzazione del lavoro e la modalità della sua esplicazione.
E di certo, fra il novero delle malattie professionali indennizzabili, dovranno ricomprendersi anche quelle di natura psichica, posto che il lavoro, secondo una lettura costituzionalmente orientata, coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni.
Per queste ragioni, la Corte accoglieva il ricorso, cassando la sentenza di appello, con contestuale rinvio al giudice di gravame, perché si attenga ai suesposti principi in materia di tutela della malattia professionale discendente dall’organizzazione del lavoro.

Avv. Andrea Baldrati

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