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INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE, IN CASO DI OMESSA O TARDIVA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO.

INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE, IN CASO DI OMESSA O TARDIVA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO.

– Cass. Sez. Unite, 22/09/17, n. 22080 –

Le Sezioni Unite si sono pronunciate su un tema importante sotto il profilo procedurale, dato il gran numero di giudizi introdotti in questo ambito per vizi attinenti la notifica.

Secondo la Corte, l’omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento (ad es. una contravvenzione per violazione del codice della strada) non impedisce la formazione dello stesso verbale, che in ogni caso diventa titolo esecutivo.

La mancata notifica produce, invece, un’altra conseguenza, vale a dire l’estinzione dell’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione commessa, perché il titolo esecutivo è sì venuto ad esistenza, ma risulta viziato nel suo procedimento di formazione.

Pertanto il verbale resta contestabile, nonostante l’avvenuta iscrizione a ruolo esattoriale, dal momento che il trasgressore non è stato posto nella condizione di conoscere il contenuto dell’accertamento.

In questo senso è facile comprendere le motivazioni della sentenza: se, infatti, l’omessa notifica non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma costituisce un fatto successivo alla sua formazione e,
nello specifico, un fatto estintivo dell’obbligo di pagamento della sanzione, allora va esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione per vizi di notifica.

Questo perché tale opposizione si fonda proprio sulla inesistenza del titolo esecutivo, che, invece, come detto, è un’ipotesi da escludere categoricamente in caso di omessa o tardiva notifica del verbale
di accertamento.

Quale è, dunque, il rimedio alternativo e praticabile?
In questi casi, dice la Corte, l’opposizione alla cartella di pagamento va proposta ai sensi del D.Lgs n.150/2011, art. 7.

In quella sede il trasgressore potrà dedurre l’estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione.

A quel punto sarà posta a carico dell’amministrazione la prova di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento.

In difetto, la pretesa sanzionatoria dovrà dichiararsi estinta.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sentenza per esteso della Cassazione.

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