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CYBERBULLISMO: LE NUOVE TUTELE.

CYBERBULLISMO: LE NUOVE TUTELE.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3/06/2017, è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, ponendo in essere azioni a carattere preventivo e una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

Nello scorso mese di ottobre, in attuazione della suddetta normativa, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha presentato le linee – guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Tali linee guida si suddividono in sei capitoli, dedicati rispettivamente a: 1) interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 2) strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali; 3) modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio; 4) politiche di intervento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 5) organizzazione territoriale; 6) azioni delle scuole rivolte agli studenti, alle loro famiglie e alla formazione del corpo docente.

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo è prevista, in particolare, la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del medesimo minorenne. Tale richiesta può essere effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo e deve essere inoltrata al titolare del trattamento, al gestore del sito internet e al gestore del social media.

Qualora tali soggetti non dichiarino, entro 24 ore, di aver preso in carico la richiesta, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro 48 ore dalla richiesta. Gli episodi di cyberbullismo possono essere, altresì, segnalati al servizio Helpline di Telefono Azzurro; la segnalazione di materiale pedopornografico va, invece, effettuata alla Hotline “Stop-It” di Save the Children.

Il documento predisposto dal Ministero pone mano anche ad una vera e propria riorganizzazione della governance, con trasferimento ad un Tavolo Tecnico Centrale (del quale faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet) delle funzioni svolte in precedenza dagli Osservatori regionali ai “Centri territoriali di supporto” (c.d. Cts). Al suddetto Tavolo di coordinamento vengono affiancati i referenti delle istituzioni scolastiche, figure professionali ed altri Enti ed istituzioni deputati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno (es. educatori, assistenti sociali e operatori della Giustizia minorile).

Nell’attuazione del progetto, le scuole acquisiscono un ruolo di fondamentale importanza, in quanto ad esse è affidato il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole di internet, anche mediante appositi progetti da effettuarsi con la collaborazione di enti locali, servizi territoriali, organi di polizia ed altre associazioni o enti.

Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori del minore coinvolto in atti di cyberbullismo che non configurino ipotesi di reato e attiva, nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di tali atti, azioni di carattere educativo.
La Legge 71/2017 ha introdotto il nuovo strumento dell’ammonimento, diretto ad evitare il coinvolgimento del minore che sia stato autore o vittima dell’episodio di bullismo o cyberbullismo. L’istanza di ammonimento deve essere inviata al Questore (ma è possibile presentarla ad un qualsiasi ufficio di Polizia), qualora si tratti di minore che abbia compiuto gli anni quattordici, sempre che non si configurino reati perseguibili d’ufficio o non vi sia stata denuncia o querela presentata per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante internet nei confronti di un minorenne.
Due le osservazioni da fare al riguardo: da un lato il legislatore pare essersi dimenticato, nonostante il servizio studi della Camera dei Deputati avesse riscontrato il problema, che il delitto di ingiuria è stato depenalizzato dal D. Lsg. 7/2016; dall’altro non ha rilevato che l’ammonimento è compatibile solo con reati procedibili a querela, in quanto nel momento stesso in cui l’interessato espone al Questore ai fini dell’ammonimento fatti che integrano reati procedibili di ufficio (nella fattispecie, minaccia grave e trattamento illecito di dati personali) quest’ultimo, nella sua veste di pubblico ufficiale, è tenuto ex articolo 331 c.p.p. a farne immediatamente denuncia per iscritto.

Lascia attoniti la circostanza che per tutte le attività di formazione scolastica e territoriale finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sia stata, dalla legge, stanziata l’esigua somma di 203.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Al netto delle critiche, dunque, la nuova legge in tema di cyberbullismo rimane una normativa molto più ambiziosa nel titolo e nelle dichiarazioni di intenti che nel suo reale contenuto.

Avv. Brigida Zanconi
c/o Studio Legale Arginelli

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