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FALSO ARTISTICO: TUTELE PREVENTIVE

FALSO ARTISTICO: TUTELE PREVENTIVE

1. FALSO ARTISTICO: COME TUTELARSI NELL’ACQUISTO DI UN’OPERA D’ARTE.

Vi proponiamo un articolo scritto a quattro mani dagli Avv.ti Luca Arginelli e Andrea Baldrati, già pubblicato sulla rivista trimestrale “ContemporArt”, Ed. Ghirlandina, Nonantola (Mo).

Torniamo a parlare di un tema molto sentito dai lettori, riguardante la specifica tutela dell’acquirente di un’opera d’arte, in seguito rivelatasi non autentica.
Questa volta, però, in una logica di protezione stragiudiziale, che può essere attivata senza l’intervento di un Giudice.

L’acquisto di un’opera d’arte, in genere, rappresenta un investimento importante; vieppiù, se trattasi di un’opera di sicuro prestigio perchè attribuita ad un’artista di chiara fama o di grandi prospettive.
E’ bene, quindi, concludere un oculato contratto di vendita, e, nello specifico, inserire, nella fase della concertazione, alcune clausole, laddove vi siano dubbi circa l’autenticità dell’opera, o, semplicemente, si intenda verificarne la provenienza, piuttosto che la sua rispondenza a quella pubblicata nel Catalogo generale dell’artista.
Lo scopo della presente trattazione è perciò quello di offrire ai professionisti, come ai collezionisti privati, alcuni rimedi in caso di acquisto di un’opera d’arte, poi rivelatasi falsa, che possano essere attivati prima di entrare in un’aula giudiziaria, senza che sia necessaria una sentenza per ottenere lo scioglimento del contratto di vendita ed il rimborso del prezzo eventualmente già corrisposto.

1.1. TUTELE PREVENTIVE: LE CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.

Dunque, per far fronte al pericolo di un “cattivo affare”, occorre dapprima assicurarsi che il contratto preveda il diritto di recedere, senza alcuna penale, entro un determinato termine dalla data di consegna dell’opera.
In questo modo, prima della scadenza dello stesso termine, si avrebbe il tempo di consultare un perito di fiducia, qualora sorgano dubbi circa l’autenticità e/o il valore di mercato dell’opera e/o la sua redditività potenziale in caso di rivendita.
Inoltre, nell’ipotesi di corretto esercizio del diritto al recesso, si deve stabilire espressamente la restituzione delle somme versate dall’acquirente entro un dato termine (es. 10 gg.), dal momento in cui il venditore è venuto a conoscenza del recesso.

Un altro rimedio, in via cautelare, potrebbe essere rappresentato dall’apposizione di una condizione sospensiva per subordinare l’acquisto di un’opera d’arte ad una personale e più attenta verifica.
Si precisa, al riguardo, che il contratto di vendita è definito un contratto a prestazioni corrispettive, nel senso che la prestazione di una parte, detta alienante, trova giustificazione nella prestazione dell’altra, detta acquirente.
Ciò presuppone necessariamente l’accordo delle parti, quindi la concorde volontà su ogni previsione contrattuale.
Ad onor del vero, sull’apposizione di una condizione sospensiva, l’accordo potrebbe mancare; il venditore dovrebbe, infatti, accettare la sospensione degli effetti del contratto (in buona sostanza, il pagamento del prezzo dell’opera) fino all’eventuale buon esito delle verifiche ulteriori del compratore.
Ad ogni modo, dato per acquisito il consenso del venditore, detta condizione mira a consentire uno spazio temporale di migliore verifica circa le qualità identitarie dell’opera d’arte; circostanza, questa, da non sottovalutare, qualora si voglia acquistare la proprietà di un’opera di notevole rilievo economico, non foss’altro che il termine concesso per l’esercizio del diritto al recesso è solitamente breve (10-15 gg. dalla consegna dell’opera) e potrebbe non essere sufficiente per espletare un’attenta perizia.
Tuttavia, si può presumere che il venditore acconsenta all’inserimento di tale clausola, comprendendo l’atteggiamento di prudenza dell’acquirente, nel caso di un esborso di somme rilevanti.
Sicchè il mancato avveramento della condizione sospensiva, qualora si accertasse la non autenticità dell’opera, determinerebbe l’inefficacia, con effetto retroattivo, della compravendita.

1.2. IL RIMEDIO DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: UN ESEMPIO CONCRETO.

Altro rimedio è quello poi consistente nella previsione di una clausola risolutiva espressa all’interno del contratto: le parti convengono che il contratto si risolva quando una determinata obbligazione non sia adempiuta (art 1456 c.c.).

Un esempio, fra tanti: presso una Galleria si svolge un’asta di opere d’arte, e Tizio tratta, con il banditore d’asta Caio, l’acquisto di un dipinto attribuito ad uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea italiana e di proprietà del venditore Sempronio.
A conclusione dell’asta, Tizio, in quanto miglior offerente, è pronto a sottoscrivere il contratto di vendita con Sempronio.
Questi si impegna a consegnare, unitamente al dipinto, il Catalogo, in quel momento non disponibile presso la Galleria, al fine di farne controllare a Tizio la pubblicazione e l’autenticità.
A quel punto Tizio, avveduto acquirente, non fidandosi di una mera promessa verbale, richiede alla controparte che venga inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa, prevedendo la risoluzione di diritto del contratto, qualora Sempronio non consegni il Catalogo entro un dato termine.
L’importanza di tale clausola, nel caso di specie come in altri analoghi, è presto detta: la sua previsione esonera dalla necessità di valutare la rilevanza dell’inadempimento, perché valutata ex ante dai contraenti, che hanno ricollegato la risoluzione di diritto all’inadempimento della obbligazione-consegna.
Si pensi all’ipotesi di un acquirente-gallerista: una consegna del Catalogo effettuata, in ipotesi, tre giorni dopo il termine fissato dal contratto, potrebbe rappresentare un danno in termini di mancato guadagno, perchè nel frattempo egli avrebbe potuto rivendere la stessa opera ad un prezzo maggiorato.
Lo stesso esempio potrebbe non valere per un collezionista privato.
Eppure, nel caso in cui il termine concordato non venisse rispettato, anche solo per un giorno, il contratto dovrebbe considerarsi comunque risolto.

1.3. UN ALTRO RIMEDIO: LA CLAUSOLA PENALE.

Sempre con riferimento all’esempio che precede, le parti potrebbero concordare un’altra soluzione pattizia, stipulando una clausola penale (art. 1382 c.c.), con cui si conviene che, in caso di mancata o ritardata consegna del Catalogo oltre il termine stabilito dal contratto, il venditore Sempronio sarà tenuto ad una certa prestazione, solitamente pecuniaria, a titolo di risarcimento.
L’effetto della clausola penale è, quindi, di tutta evidenza: si dispensa l’acquirente dall’onere di provare il danno subito.
Perciò se il venditore Sempronio si rende inadempiente per il ritardo nella consegna del Catalogo, la clausola penale (poniamo di € 10.000,00) sarà dovuta per il fatto stesso del ritardo.

1.4. E SE L’OPERA D’ARTE SI RIVELA UN CATTIVO AFFARE? QUAL E’ IL RIMEDIO?

Cosa accade, invece, se l’acquisto di un’opera d’arte si rivela, ex post, un cattivo affare, ovverosia l’opera è sì autentica, ma si consta un valore di mercato notevolmente inferiore rispetto al prezzo della vendita?
Da questo punto di vista il codice civile non copre il rischio di un cattivo affare, che deve essere sopportato dall’acquirente, quando espressione di una volontà di contrattare libera e personale, e il Giudice non potrà certo sindacare la convenienza economica di un contratto.
Diverso il caso in cui il venditore abbia agito in mala fede perchè, ad esempio, era in possesso di un expertise da cui si evinceva un valore di mercato decisamente inferiore a quello dichiarato all’acquirente.
Tuttavia, la prova della mala fede, come spesso accade, non è facilmente dimostrabile: nel caso in esame si dovrebbe produrre in giudizio il suddetto expertise, che il venditore terrà presumibilmente nascosto.
Così l’argomentazione difensiva potrebbe, in ipotesi, incentrarsi sulla prova circa la rinomata esperienza del venditore nel settore dell’arte, tale da ritenere che egli fosse consapevole del reale valore di mercato dell’opera.
A quel punto, però, si entrerebbe nel campo delle presunzioni, rendendo alquanto incerto l’esito di un Giudizio.

Avv. Luca Arginelli

Avv. Andrea Baldrati

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