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CREDITO DERIVANTE DA CONTO CORRENTE: L’ONERE PROBATORIO DELLA BANCA

CREDITO DERIVANTE DA CONTO CORRENTE: L’ONERE PROBATORIO DELLA BANCA

Con la sentenza del 26 settembre 2017, n. 2425 il Tribunale di Taranto affronta il tema dell’onere probatorio cui deve sottostare la banca quando agisca per il
pagamento del saldo debitorio di conto corrente bancario.

Il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell’intero rapporto.

Il rapporto obbligatorio in esame è, infatti, per sua natura, unitario ed anche se sia prevista la capitalizzazione periodica, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non può prescindere dalla conoscenza delle movimentazioni contabili pregresse e quindi dalla verifica della loro correttezza.

Il credito derivante per la banca dal rapporto di conto corrente deve necessariamenterisultare dagli estratti conto che coprano l’intero rapporto.
Il Tribunale adito afferma, con statuizione di non scarso momento, che il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell’intero rapporto; e, ciò, soprattutto quando sia contestata la validità della regola negoziale che ha fissato le competenze addebitate sul conto dalla banca nel corso dell’intero rapporto, come avveniva nel caso in esame: interessi dall’oggetto generico e quindi indeterminabile, capitalizzazione trimestrale in dispregio dell’art. 1283 c.c.

Non può valere a superare siffatta regola probatoria il rilievo che da una certa data in poi la regola negoziale veniva formalizzata secondo le prescrizioni di legge:
affidamenti che contemplavano per iscritto e puntualmente il tasso debitorio; la reciprocità per la capitalizzazione trimestrale.
La banca, a tal proposito, sosteneva che la predetta lacuna istruttoria potesse superarsi con la c.d. regola del saldo zero per il periodo pregresso non coperto dalla
documentazione contabile.

La tesi non può essere accolta; infatti se così fosse sarebbe superato il principio della necessaria continuità del rapporto di conto corrente bancario, senza contare che il ricorso al saldo zero finirebbe per tradursi in un comodo escamotage per la difesa della banca, di escludere ad arte dal ricalcolo del saldo di conto corrente, proprio quella parte del rapporto inficiata dall’inosservanza di norme imperative, quale quella che impone la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi superiori al tasso legale ( ex art. 1283, III co., c.c.) o il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c..

Sul punto, è intervenuta anche la S.C. che, con sentenza n. 9201/2015, ha affermato che l’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, gravando lo stesso pur sempre sulla parte che intende far valere il diritto di cui il fatto, anche se negativo, costituisce fatto costituivo; pertanto, la banca deve dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto.

In materia di onere probatorio da osservare in tema di credito derivante da conto corrente si è pronunciata anche la S.C.( sentenza n.21597/2013), affermando che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

Avv. Brigida Zanconi

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