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ASSICURAZIONE: IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

assicurazione premio

ASSICURAZIONE: IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

1. GLI EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.

Cass. Civ. Sez. VI, n. 17207 del 12/07/2017

La fattispecie affrontata dalla Corte è piuttosto complessa e merita una premessa sull’efficacia della polizza in caso di mancato pagamento del premio o di una sua rata.

1.1. LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA POLIZZA.

Anzitutto, poniamo l’ipotesi che il contraente non versi il primo premio annuale o la prima rata del premio.

In tal caso, vige il disposto dell’art. 1901, co. 1, c.c., secondo cui l’assicurazione resta immediatamente sospesa, e ciò fino a quando il contraente non avrà provveduto a pagare quanto è da lui dovuto.

Per sospensione si intende una vera e propria scopertura assicurativa, per cui se il rischio coperto dalla polizza è il furto e tale evento si verifica nel periodo di sospensione, la compagnia non è tenuta ad alcun indennizzo.

Un esempio di scuola può fare chiarezza: il 10 Gennaio, Tizio stipula una polizza contro il furto del proprio veicolo, con scadenza contestuale della prima rata; il contraente assicurato omette però di versare la rata alla scadenza pattuita; due giorni dopo, il 12 Gennaio, subisce il furto del veicolo oggetto di polizza, e più tardi, in data 20 Gennaio, provvede a versare quanto dovuto.

Alla luce di quanto sopra, la conclusione appare logica: Tizio non avrà diritto ad alcun indennizzo, perché l’ipotesi ricade nella fattispecie prevista dall’art 1901 co. 1 c.c., che prevede, appunto, una sospensione immediata dell’efficacia del contratto, fino a quando il primo premio non verrà pagato.
Purtroppo l’evento temuto si è verificato proprio nel periodo di inoperatività della polizza.

A tutt’altro esito si sarebbe giunti se Tizio avesse subito il furto della propria autovettura dopo il pagamento della prima rata, che, come si è detto, determina l’iniziale attivazione del rapporto assicurativo.

1.2. IL PERIODO DI TOLLERANZA. PRESUNZIONE DI BUONA FEDE DELL’ASSICURATO.

Veniamo ora alla seconda ipotesi, che attiene al mancato pagamento del premio successivo al primo, o di una rata successiva alla prima.
 In tal caso si dovrà tenere conto del c.d. periodo di tolleranza, di giorni 15 a partire dalla scadenza del premio o della rata, durante il quale, però, la polizza è pienamente efficace.

In buona sostanza, il codice civile, con il secondo comma dell’art. 1901, impone all’assicuratore di sopportare un’attesa di 15 giorni prima di considerare in mora il contraente-assicurato.

Eppure, in quel frangente, lo stesso assicurato è a tutti gli effetti inadempiente, non avendo saldato il premio alla scadenza, e a rigor di logica non meriterebbe un trattamento di favore.
 La norma, tuttavia, si spiega in relazione al contesto più generale, trovando giustificazione nel pagamento del premio precedente.
 Come a voler presumere la buona fede dell’assicurato: se alla precedente scadenza egli ha regolarmente pagato, probabilmente l’inadempimento attuale è dovuto ad una mera dimenticanza, alla quale si può concedere un periodo di tolleranza.
 Quindi se trasliamo l’esempio precedente alla fattispecie in esame, applicando questa volta l’art. 1901 co. 2 c.c., il risultato è opposto, in quanto Tizio ha diritto all’indennizzo, anche se subisce il furto del veicolo durante il decorso dei quindi giorni.

1.3. IL CASO PARTICOLARE AFFRONTATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE.

A questo punto, siamo in possesso delle nozioni generali necessarie per avvicinarci alla questione giuridica devoluta alla Corte di Cassazione, che si può riassumere nella seguente domanda: quale norma si applica nel caso in cui l’assicurato non provvede a pagare l’ultima rata della polizza e il furto si verifica in data posteriore alla relativa scadenza?


Più specificatamente: si applica il primo o il secondo comma dell’art. 1901 c.c.?

Al riguardo, occorre indagare sulla natura del contratto di assicurazione, per accertare se rientra o meno nel novero dei contratti di durata.

Perché sia un contratto di durata, lo stesso deve contenere al suo interno un patto di tacita proroga alla sua scadenza, oppure devono essere le parti a comportarsi in modo tale da non lasciare dubbi circa la loro volontà di prorogare la polizza (c.d. proroga tacita per fatti concludenti).

Se così è, dovremo concludere che è improprio definire come ultima rata, quella che precede la proroga tacita, perché il contratto assicurativo, proprio per effetto della proroga, di fatto non viene mai a cessare, ma continua ad esistere senza soluzione di continuità, con ulteriori scadenze di pagamento alle condizioni originariamente pattuite.

Questo spiega il motivo per cui la Corte di Cassazione ritiene che l’ipotesi del mancato pagamento della rata o del premio precedente alla proroga tacita del contratto, va ricompresa nella disciplina dell’art. 1901, co. 2 c.c., con tutte le conseguenze del caso anche in relazione al periodo di tolleranza, che potrà essere legittimamente invocato, qualora il furto si sia verificato nei quindici giorni successivi alla relativa scadenza.

Lo stesso non può certo dirsi se la polizza, già scaduta, viene ad essere sostituita con una nuova: in questo caso, fino a che non viene corrisposto il premio o la prima rata del premio, l’efficacia del nuovo contratto resta sospesa ai sensi dell’art. 1901 co. 1 c.c., e un eventuale furto in costanza di inadempimento non sarà coperto dall’assicurazione, neppure per un breve frangente.

La ragione è semplice: la conclusione di un nuovo contratto assicurativo determina la caducazione degli effetti relativi al precedente contratto, oramai sostituito da quello appena sottoscritto.
Da ciò si intuisce che, in presenza di due contratti fra loro distinti, non vi può essere alcuna proroga del contratto, e di conseguenza, non trova applicazione il periodo di tolleranza, che si lega ad un concetto di unicità del contratto, in questo senso inteso come contratto di durata.

Avv. Andrea Baldrati

Per qualsiasi chiarimento sulle tematiche affrontate in questo articolo, o per ulteriori informazioni in tema di assicurazioni e risarcimento danni, è possibile contattare qui i professionisti dello Studio Legale Arginelli.

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