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ASSICURAZIONE E DANNI: LEASING, A CHI SPETTA L’INDENNIZZO?

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ASSICURAZIONE E DANNI: LEASING, A CHI SPETTA L’INDENNIZZO?

1. LEASING AUTO: E SE IL DETENTORE RIPARA IL VEICOLO DANNEGGIATO?

Cassazione civile, sez. VI – 3, ordinanza 26/04/2017, n. 10357.

Sul medesimo bene possono insistere interessi distinti, appartenenti a diversi soggetti (ad esempio, al proprietario o al detentore), ma l’assicurazione sul bene stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti anche agli altri, ad eccezione dell’ipotesi che ciò non sia espressamente previsto dal contratto di assicurazione.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 26 aprile 2017.
Con i tre motivi di ricorso presentati, parte ricorrente ha lamentato che il Tribunale avrebbe rigettato la sua domanda, sull’erroneo presupposto che B.G. (il cedente del credito dedotto in giudizio) non era il proprietario del veicolo; ha dedotto, a sostegno dell’impugnazione, che B.G. era colui il quale aveva non
soltanto la materiale disponibilità del veicolo, ma che aveva, altresì, provveduto a riparare il danno, evidenziando che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale può spettare non solo al proprietario della cosa danneggiata, ma anche a chi se ne serva; respingendo la domanda, pertanto, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 1140 e 1260 c.c.

1.2. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE: L’INDENNIZZO SPETTA AL CONCEDENTE DEL LEASING.

La Corte ha ritenuto manifestamente inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso, per manifesta estraneità degli stessi alla ratio decidendi: il credito indennitario (cioè quello scaturente dal contratto di assicurazione), e non quello risarcitorio (cioè quello derivante dal fatto illecito), spetta al concedente e non all’utilizzatore del veicolo.Tale statuizione appare incontestabile, in forza del risalente principio secondo cui sul medesimo bene materiale possono insistere più interessi diversi (del proprietario, del conduttore, del detentore, del custode, dell’utilizzatore) e l’assicurazione stipulata da uno di questi non estende automaticamente i propri effetti agli altri, salva espressa previsione contrattuale, così come indicato dall’art. 1904 c.c.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il soggetto “assicurato” (cioè il titolare dell’interesse esposto al rischio, ex art. 1904 c.c.) fosse la società Alfa, proprietaria e concedente in leasing del veicolo; pertanto la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare, per pretendere il diritto all’indennizzo, che la polizza in essere con la Compagnia garante era un contratto di assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., il cui beneficiario era l’utilizzatore B.G.
Tale aspetto non è stato nemmeno dedotto nel corso del giudizio.
Nulla rileva, pertanto, se B.G. abbia o non abbia speso del danaro per riparare il veicolo danneggiato, giacché il Tribunale ha ritenuto in facto che l’interesse oggetto del contrattodi assicurazione non fosse il suo; tale statuizione, peraltro, non è stata sfiorata dalle doglianze contenute nel ricorso.

Avv. Brigida Zanconi

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