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ASSICURAZIONE E DANNI, LE SENTENZE DEL 2017 – PT. 2

ASSICURAZIONE E DANNI, LE SENTENZE DEL 2017 – PT. 2

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL TERZO ASSICURATO BENEFICIARIO AD AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ASSICURATRICE.

Cass. civile sez. VI, 20/12/2017, n. 30653.

Il terzo beneficiario del contratto di assicurazione per conto altrui ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, poiché al medesimo fanno capo direttamente, ai sensi del secondo comma dell’art. 1891 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo.
Da tale conclusione discende che la Compagnia assicuratrice, che ha stipulato il contratto di assicurazione per conto altrui, ha legittimazione passiva nel giudizio promosso dal terzo soggetto, in favore del quale sia stata stipulata la polizza.
È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso dicembre, che ha accolto l’unico motivo di ricorso formulato da un medico dell’A.U.S.L. n. (omissis) di Sassari, che aveva riportato lesioni in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto lungo la strada di ritorno dalla propria sede di servizio.
Il professionista danneggiato conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice, con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza del medico aveva stipulato una polizza a copertura degli infortuni subiti a causa e in occasione dell’attività professionale espletata, a favore dei sanitari addetti al servizio di continuità assistenziale.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che le lesioni permanenti riportate dall’attore non fossero indennizzabili, in ragione della franchigia prevista dalle Condizioni Generali di Contratto, disponendo altresì che, con riferimento alle lesioni temporanee, la predetta parte fosse decaduta dal diritto di chiedere l’indennizzo.
La Corte d’Appello di Sassari confermava la sentenza gravata, condannando il medico appellante al pagamento delle spese processuali.
In accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte Territoriale e rinviato la causa, anche per le regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Sassari, in diversa composizione, affinché provvedesse ad un nuovo esame dell’appello.
La Cassazione si riporta a due precedenti (Cass. 23/12/2011 n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329), anche se introduce un principio diverso, quanto legittimo; nei due arresti precedenti, infatti, la Corte si era occupata di questioni diverse, osservando che il contraente, ai sensi dell’art. 1891, comma 2, non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato.
Nella sentenza in commento, il Supremo Collegio disciplina non già i rapporti tra assicurato e contraente, bensì tra assicurato e assicuratore, assegnando al primo una legittimazione ad agire (o meglio una titolarità d’azione) nei confronti dell’assicuratore.

 

ASSICURAZIONE DELLE COSE E PERSONE TRASPORTATE: IL DESTINATARIO PUO’ PRETENDERE L’INDENNIZZO SOLO DAL MOMENTO IN CUI LE COSE SONO ARRIVATE A DESTINAZIONE O è SCADUTO IL TERMINE ENTRO IL QUALE LE STESSE SAREBBERO DOVUTE ARRIVARE.

Cass. civile sez. III, 22/09/2017, n. 22044.

Nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate; la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, giunte le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso abbia chiesto la riconsegna della merce al vettore.
Questa è la conclusione cui è giunta la Suprema Corte, che ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso articolati dalla società di trasporti Alfa, vettore per conto terzi, che aveva sottoscritto alcune polizze assicurative per conto di chi spetta, a copertura dei rischi connessi al trasporto.
Nel 2001, Alfa conveniva in giudizio le due società coassicuratrici senza copertura solidale del rischio connesso al trasporto delle merci su strada, chiedendone la condanna alla corresponsione dell’indennizzo per due rapine subite, lamentando di essere stata costretta, stante il comportamento dilatorio delle due compagnie, a provvedere in proprio a rimborsare ai committenti assicurati gli importi corrispondenti al valore delle merci sottratte.
I mittenti, beneficiari della prestazione assicurativa, avevano ceduto ad Alfa i diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo.
Il Tribunale di primo grado accertava il diritto dell’attrice a ricevere la prestazione e condannava le due compagnie di assicurazione a corrispondere l’indennizzo dovuto.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Salerno rigettava, invece, la domanda formulata da Alfa, dichiarandone la carenza di legittimazione attiva e sostenendo che, in tema di assicurazione per conto di chi spetta, nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, la legittimazione a domandare l’indennizzo, nell’ipotesi di perimento o sottrazione delle cose consegnate al vettore va riconosciuto non al mittente-venditore ma al destinatario-acquirente delle merci, in qualità di titolare della garanzia assicurativa, in applicazione dell’art. 1510, comma 2 c.c.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma di riferimento non è l’art. 1510, comma 2 c.c., quanto piuttosto l’art. 1689, che enuncia i diritti del destinatario del contratto di trasporto, e l’art. 1891 c.c., che regola l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Da ciò consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, giunte le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, non avendo considerato che, sulla base delle circostanze di fatto in sé non contestate, il pregiudizio concreto, conseguente alla sottrazione della merce, è ricaduto non già sui destinatari, ma sui mittenti.

Avv. Brigida Zanconi

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