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ASSICURAZIONE E DANNI: LE SENTENZE DEL 2017 – PT. 1

ASSICURAZIONE E DANNI: LE SENTENZE DEL 2017 – PT. 1

ASSICURAZIONE STIPULATA DAL CONDOMINIO E GIUDIZIO DI DANNI PROMOSSO DALL’AMMINISTRATORE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA.
Cass. Civ., Sez. VI, n. 5832 del 08/03/17

L’amministratore di condominio può agire giudizialmente per richiedere la liquidazione di un danno, nel caso di specie dipeso dalla rottura di un impianto fognario, ed è legittimato a farlo anche in assenza di una preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Questa è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione civile, Sezione VI, con sentenza n. 5832 del 08/03/17.
L’assicurazione aveva infatti eccepito, proprio per difetto della relativa autorizzazione assembleare, l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’amministratore, al fine di conseguire l’indennizzo dovuto dal contratto di polizza stipulato dal condominio.
La tesi dell’assicurazione poggiava sull’assunto che una tale azione giudiziale non sarebbe potuta rientrare fra il novero dei poteri concessi all’amministratore, in via per così dire autonoma.
La Corte, invece, mediante una interpretazione estensiva degli artt. 1130 c.c. comma 1, n. 4) e art. 1131 c.c., ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio nel caso in cui lo stesso, sia pure in assenza di preventiva autorizzazione della assemblea condominiale, promuova un giudizio diretto ad ottenere la liquidazione del danno coperto dalla polizza condominiale.
Il caso, quindi, va ricompreso fra quegli “atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio” (art 1130 c.c. comma 1, n. 4), per i quali l’amministratore ha la piena rappresentanza giudiziale del condominio, anche senza il voto favorevole dell’assemblea condominiale.

 

LA DOMANDA DI RIVALSA NON E’ AZIONABILE NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE DELLA POLIZZA RCA, CHE NON SIA ANCHE IL RESPONSABILE CIVILE DEL DANNO A TERZI.
Cass. civ., sez. VI, n. 17963 del 20/07/17

In relazione ad un sinistro stradale, la Compagnia Assicurativa aveva proposto azione di rivalsa nei confronti di Tizio, il quale rivestiva soltanto la qualità di contraente della polizza.
Questa circostanza aveva assunto un ruolo centrale nella decisione della Corte d’Appello di riformare la sentenza di primo grado, accogliendo la difesa di Tizio, secondo cui la rivalsa dovrebbe essere esercitata nei riguardi dell’assicurato, inteso come il soggetto che gode della copertura assicurativa, in quanto titolare dell’interesse protetto dal relativo contratto.
Posto che nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse dell’assicurato è quello di non subire una diminuzione del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie formulate da terzi, va da sé che la qualifica di “assicurato” potrà coincidere soltanto con la persona potenzialmente esposta ad un tale rischio.
Il riferimento è anzitutto al conducente o al proprietario del veicolo, non certo a colui che si è limitato a sottoscrivere una polizza RCA, pagando il relativo premio, senza essere il proprietario del mezzo assicurato, e senza figurare quale conducente al momento del sinistro.
In questi casi, infatti, chi ha stipulato la polizza (Tizio), non gode di alcuna copertura assicurativa, per il semplice motivo che non è il responsabile del danno a terzi, per cui non sarà esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.
Sulla linea tracciata dalla Corte di Appello, la Cassazione ha voluto infine precisare che il soggetto contraente della polizza – ma non anche proprietario del veicolo assicurato – avrà stipulato un’assicurazione per contro altrui se dichiara che non sarà mai lui a guidare il mezzo, oppure un’assicurazione per conto di chi spetta se prevede che insieme a lui saranno anche altri a guidarlo.
Ma anche in quest’ultima ipotesi, la compagnia assicurativa potrà rivalersi nei confronti del contraente della polizza, solo se questi, al momento del sinistro, si trovava alla guida del mezzo assicurato.

Avv. Andrea Baldrati.

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