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ASSICURAZIONE E DANNI: LIMITI ALL’AZIONE DI RIVALSA

azione di rivalsa

ASSICURAZIONE E DANNI: LIMITI ALL’AZIONE DI RIVALSA

ASSICURAZIONE RC AUTO: LA RIVALSA NON È AZIONABILE SE IL CONTRAENTE NON È PROPRIETARIO O CONDUCENTE.

Cassazione Civile, sez. VI – 3, ordinanza 20/07/2017, n. 17963.

Il contraente che stipula una polizza RC auto per conto altrui e che non può essere identificato né come proprietario, né come responsabile, non può subire la rivalsa dell’assicurazione.
Tale principio di diritto è stato adottato, con ordinanza emessa a metà luglio 2017, dalla Corte di Cassazione, che è stata chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: una impresa assicuratrice ha esercitato azione di rivalsa nei confronti del contraente dell’assicurazione, non proprietario né conducente del veicolo ritenuto responsabile dell’incidente.
Il Tribunale di Gela ha accolto la domanda di rivalsa coltivata dalla società garante; la Corte d’Appello, invece, ha negato che l’azione potesse essere esercitata nei confronti del contraente non proprietario.
La Suprema Corte ha, in primo luogo, precisato che per “assicurato” s’intende il soggetto che fruisce della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro e nei cui confronti, pertanto, è proponibile la rivalsa.
Nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile come responsabile del sinistro, non essendo né proprietario del veicolo né conducente dello stesso, l’obbligazione contrattuale viene contratta “per conto altrui o per conto di chi spetta” (art. 1891 c.c.); correlativamente, la rivalsa è esercitabile nei confronti del responsabile, ossia del proprietario o del conducente.
Nei medesimi termini di cui sopra, si era espressa in precedenza la III Sezione della Corte, con sentenza n. 25421, emessa il 2 dicembre 2014, pervenendo alle seguenti conclusioni.
Il regresso … è accordato dalla legge n. 990 del 1969, art. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato che, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesseesposto al rischio; nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi; nel caso di responsabilità derivante da circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054, comma 3 c.c.
Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo e a pagare il relativo premio, ma non sia il proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui, se non preveda di condurre mai il mezzo assicurato; un’assicurazione per conto di chi spetta, se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti.
In entrambi i casi, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, quest’ultimo non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore.
Per i motivi suesposti, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Compagnia assicuratrice.

Avv. Brigida Zanconi

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