TEL: 0547 29130

Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.30-19.30

ASSICURAZIONE E DANNI: CLAUSOLE SU AUMENTO DEL RISCHIO

aumento rischio polizza

ASSICURAZIONE E DANNI: CLAUSOLE SU AUMENTO DEL RISCHIO

LE CLAUSOLE SULLE CIRCOSTANZE CHE AUMENTANO IL RISCHIO PROTETTO DALLA POLIZZA. AUMENTO DEL PREMIO ANCHE QUANDO  NON SI ACCERTA L’EFFETTIVO AGGRAVIO DEL RISCHIO.
Cass. civ., sez. III. n. 2715 del 02/02/17

La pronuncia è di estremo interesse; muove da un ricorso per decreto ingiuntivo azionato dalla Società Alfa nei confronti della Compagnia di assicurazioni Beta, a seguito di un incendio propagatosi da un calzaturificio attiguo fino al capannone della stessa ricorrente, che, a causa del sinistro, lamentava ingenti danni anche ai propri macchinari.
Le parti sembravano aver raggiunto un accordo sull’acconto iniziale, calcolato sui parametri della relativa polizza, ma a ciò non era seguito alcun pagamento da parte della Compagnia Assicurativa.
Da qui, l’ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale per la somma richiesta dalla Società Alfa a titolo di acconto, cui faceva seguito l’opposizione di Beta, la quale eccepiva il mutamento del rischio, ricollegandolo alla circostanza che il capannone era stato adibito ad attività produttiva solo dopo la stipula della polizza, senza che la Società Alfa ne desse alcun avviso alla propria Compagnia.
Ed invero, la Società Alfa aveva sottoscritto, insieme alla polizza, un allegato, denominato “Precisazioni”, nel quale quale veniva stabilito che l’entità del premio era commisurato alle condizioni d’uso del capannone; che, all’atto della stipula, il capannone era vuoto senza macchinari al suo interno, e che ogni mutamento del rischio implicante una variazione di queste condizioni iniziali doveva essere comunicata alla Compagnia, così da stimare la relativa maggiorazione del premio.
Si prevedeva, inoltre, che, in difetto di tale comunicazione, trovava applicazione l’ultimo comma dell’art. 1898 c.c., con liquidazione di un indennizzo proporzionale alle nuove condizioni d’uso del capannone.
Il Tribunale, però, rigettava l’opposizione dell’assicurazione; stessa sorte per l’appello proposto dinnanzi alla Corte d’Appello che confermava le determinazioni del primo Giudice, ritenendo non provata la circostanza che la presenza di macchinari all’interno del capannone avesse aumentato le probabilità di rischio incendio, e che l’obbligo di comunicazione gravante sulla società Alfa dovesse ricollegarsi al mutamento del rischio e non a qualsiasi modifica dello stato dei luoghi.
La Compagnia Beta proponeva allora ricorso per cassazione, insistendo sulla rilevanza della volontà delle parti in merito a ciò che costituiva aggravamento del rischio.
Secondo la ricorrente, le parti avevano espressamente previsto nel loro contratto che la presenza di macchinari e l’avvio di un’attività produttiva avrebbe determinato un aggravamento del rischio incendio.
La Corte accoglieva questa tesi, denunciando l’omesso esame, da parte della Corte di Appello, della clausola contenuta nell’allegato della Polizza: se è vero infatti che l’aggravamento del rischio consiste in una più intensa probabilità di verificazione dell’evento temuto, dall’altra però l’accertamento della rilevanza dell’aggravamento va effettuato sulla base di un criterio soggettivo, non oggettivo, dunque sulla base delle scelte che avrebbe verosimilmente compiuto l’assicuratore.
Del resto, è lo stesso art. 1898 c.c. a suggerire una tale prospettiva di lettura, riferendosi sempre all’assicuratore e a ciò che egli avrebbe pattuito in considerazione del nuovo stato di cose e del relativo mutamento del rischio.
Nel caso di specie, la questione, se vogliamo, si pone in termini ancora più chiari e lineari, perché le parti, e quindi pure l’assicuratore, avevano già definito, all’atto della stipula, quali circostanze dovessero costituire un “aggravamento del rischio”; pertanto, il loro successivo avverarsi “… è fatto costitutivo dell’obbligo di adeguamento del premio, a prescindere da qualsiasi sua incidenza concreta sulla probabilità del rischio”.
Come a dire che la volontà delle parti supera qualsivoglia valutazione oggettiva sull’effettivo aumento delle possibilità di verificazione dell’incendio, in ossequio alla teoria soggettiva di cui si è detto sopra, che predilige la prospettiva dell’assicuratore, per accertare se, date le nuove condizioni d’uso del capannone, egli avrebbe o meno consentito all’assicurazione.
Va da sé che dal contenuto dell’allegato di Polizza si evince in modo inequivoco quale sia il punto di vista dell’assicuratore: quest’ultimo ritiene dirimente la presenza di nuovi macchinari ai fini di un aggravamento del rischio; ragione per cui non vi è motivo di accertare ulteriormente l’incidenza concreta della circostanza sopravvenuta sul rischio assicurato.
Da ultimo, la Cassazione riporta un suo precedente, riguardante un caso analogo, nel quale era stata dichiarata la legittimità di una clausola di polizza di assicurazione contro i danni da incendio, che prevedeva un aumento dei premi, secondo precostituite tariffe, in ipotesi di aumento del valore dei beni assicurati.
A ben vedere, non vi era una necessaria correlazione fra aumento del valore del bene e aggravamento del rischio assicurato, tale da giustificare in ogni caso la maggiorazione del premio.
Eppure,le parti avevano anche qui sottoscritto una clausola che, a tali condizioni, poneva un obbligo di adeguamento del premio a carico dell’assicurato.
Vale, insomma, la stessa regola: l’autonomia negoziale supera ogni concreta valutazione di aumento del rischio.

Avv. Andrea Baldrati

 

Condividi

RICHIEDI UNA PRIMA CONSULENZA

Lascia qui una breve descrizione del caso che desideri sottoporre all’attenzione dello Studio Legale. Verrai contattato al più presto.
Inserire nome e cognome.
Inserire un numero valido.
Inserire una email valida.
Scrivere un messaggio.
Non corretto, riprovare..