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APPUNTI DALLA TAVOLA ROTONDA: “LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA SULLA MEDIAZIONE” 1° PARTE.

APPUNTI DALLA TAVOLA ROTONDA: “LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA SULLA MEDIAZIONE” 1° PARTE.

Di seguito, una sintesi dei primi due interventi svoltisi nel corso della Tavola Rotonda di Martedì 12 Dicembre, dal titolo “LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA SULLA MEDIAZIONE”, organizzato dalla Fondazione Forense di Forlì-Cesena in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini presso la Sala Zambelli di Via A. Saffi n. 36.

  • 1° INTERVENTO – Avv. Franceso Roli, Mediatore in Forlì:
    La relazione dell’Avv. Roli si è concentrata sulla natura della mediazione, muovendo da una definizione per negazione: la mediazione non è un processo; essa non pone, o meglio, non dovrebbe porre a confronto una tesi contro la sua tesi opposta, né dovrebbe essere intesa alla stregua di una mediazione di diritti, perché tale è invece la transazione, nella quale ciascuna delle parti sacrifica qualcuna delle sue pretese in favore dell’altro, per raggiungere un accordo attraverso reciproche concessioni. La mediazione, invece, presuppone l’intervento facilitatore di un terzo, il mediatore appunto, e può consistere anche nella rinuncia alla propria pretesa o nel riconoscimento integrale delle pretese altrui. Se, dunque, la transazione permette di superare le pretese iniziali delle parti tramite reciproche concessioni, la mediazione porta ad un riassetto dei rapporti fra le parti, attraverso una ricerca dei loro rispettivi interessi sottostanti alla lite.
    In definitiva, lo strumento della mediazione assume la natura di una vera e propria mediazione di interessi e per comprendere a pieno il senso di quest’ultima definizione, l’Avv. Roli ha raccontato alla platea una sorta di “favoletta”, che si riporta qui di seguito: ci sono due bambine che litigano perché nella dispensa c’è solo un’arancia ed entrambe desiderano mangiarne una intera. Il babbo, sentendo le grida delle due figlie che si stanno contendendo l’unica arancia disponibile, decide di intervenire per sanare la lite, ma nell’atto di tagliare l’arancia a metà viene fermato dalle stesse figlie, le quali ribadiscono di voler mangiare per intero l’arancia. Nel frattempo arriva in cucina la nonna, anche lei attirata dalle grida delle nipoti, che però, dopo aver compreso il motivo del litigio, ha un’intuizione: decide di interrogare separatamente e in disparte le due nipoti, chiedendo ad ognuna la ragione per cui desiderasse l’intera arancia per sè. La prima nipote le risponde di avere molta fame, mentre la seconda ammette di aver bisogno della sola buccia di arancia, che serviva il giorno dopo a scuola per la realizzazione di un esperimento scientifico durante l’ora di fisica. Allora la nonna sbuccia l’arancia e lascia intera la sua polpa, così da soddisfare gli interessi di entrambe le nipoti, proprio come dovrebbe fare ogni bravo mediatore quando è chiamato a conciliare gli interessi delle parti.
    L’Avv. Roli ha inoltre sottolineato l’importanza del segreto interno a cui è tenuto il mediatore, ovverosia l’obbligo di riservatezza relativo alle dichiarazioni che il mediatore acquisisce nel corso delle sessioni separate (art. 9, co. 2, D.Lgs n. 28/2010). In questo modo, le parti sanno di potersi confidare liberamente con il mediatore, ma allo stesso tempo il mediatore può sfruttare le informazioni ricevute da una parte, senza ovviamente esternarla all’altra, con il fine ultimo di valutare la migliore proposta finale da sottoporre alle parti.
    Infine un dato: l’Italia ha il più alto numero di mediazioni. L’Avv. Roli lo ha ricollegato all’introduzione dell’istituto della mediazione obbligatoria in alcune materie. In ogni caso – ha osservato lo stesso relatore – la scelta del legislatore non va censurata, perchè l’intento è quello di velocizzare il processo di “assimilazione” dell’istituto da parte di tutti gli operatori giuridici, che proseguirà almeno per i prossimi 10-15 anni, fino a quando la mediazione verrà “accolta” come uno “strumento fisiologico” del nostro ordinamento giuridico.

 

  • 2° INTERVENTO: Prof. Chiara Giovannucci Orlandi – Università di Bologna:
    La relazione della Prof.ssa G. Orlandi si è invece basata sulle conclusioni e proposte normative a cui è giunta la Commissione di Studio, presieduta dal Prof. Avv. Guido Alpa, per “l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”.
    La Prof.ssa ha posto l’accento sulle problematiche del primo incontro, con riferimento soprattutto alla mediazione obbligatoria. Dalla lettura della normativa emergerebbe infatti la sola obbligatorietà in ordine all’introduzione della mediazione, ma tale prescrizione non ha fatto altro che consolidare una prassi, oramai generalizzata, che vede le parti abbandonare l’istituto dopo il primo incontro. Anche la Prof.ssa Orlandi è concorde nel ritenere che la previsione dell’obbligatorietà sia tuttavia lo scotto da pagare per scalfire lo scetticismo imperante in tema di mediazione fra gli addetti ai lavori, i quali non la considerano ancora un valore aggiunto per il buon esito della lite, bensì un peso dal quale affrancarsi nel più breve tempo possibile.
    Un’altro tema affrontato dalla relatrice si ricollega all’importanza che assume la volontà delle parti in sede di mediazione. In quella sede, ha sottolineato la Prof.ssa Orlandi, le parti decidono, e se il mediatore ha lavorato bene, valorizzando gli interessi contrapposti, non c’è alcun motivo per cui le parti non debbano portare ad esecuzione quanto deciso in sede di mediazione.

Continueremo, nella seconda parte del presente contributo, con la sintesi dei restanti interventi.
Avv. Andrea Baldrati

 

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