TEL: 0547 29130

Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.30-19.30

APPUNTI DALLA TAVOLA ROTONDA: “LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA SULLA MEDIAZIONE” 2° PARTE.

APPUNTI DALLA TAVOLA ROTONDA: “LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA SULLA MEDIAZIONE” 2° PARTE.

Come anticipato, riportiamo la sintesi dei restanti interventi, svoltisi nel corso della Tavola Rotonda di Martedì 12 Dicembre, dal titolo “LA PRASSI E LA GIURISPRUDENZA SULLA MEDIAZIONE”, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini presso la Sala Zambelli di Via A. Saffi.

  • 3° INTERVENTO: Dott. Mazzino Barbensi – Magistrato del Tribunale di Forlì
    L’intervento del Giudice Dott. Barbensi, per la prima volta relatore in un convegno organizzato dalla Fondazione Forense di Forlì-Cesena, è iniziato con una premessa, dallo stesso ritenuta doverosa: secondo l’illustre relatore vi è la necessità, per non dire l’urgenza, di studiare la materia della mediazione. E’ una materia “fresca”, da poco introdotta nel nostro ordinamento, ragion per cui difetta di verità assolute e principi giuridici saldi su cui poter fondare le basi di una sua applicazione uniforme. Occorre, quindi, avvicinarsi alla materia con molta umiltà, ascoltando le opinioni di tutti gli operatori giuridici, senza inutili preconcetti.
    Accanto a questa, il Magistrato ritiene vi sia un’altra necessità da tenere a mente e, segnatamente, una necessità di trasparenza fra i giudici, perlomeno dello stesso Tribunale, in ordine alla prassi che gli stessi ritengono di dover adottare in materia di mediazione. E’ stata quindi avanzata l’ipotesi di un protocollo, che possa fungere da guida operativa per i giudici, favorendo una certa uniformità di condotta. Questo perché, sul punto, si riscontrano ancora troppe difformità, ad esempio sull’onere delle parti di comparire o meno personalmente. Al riguardo, il Dott. Barbensi è stato perentorio, con specifico riguardo alla mediazione delegata prevista dall’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010: il Giudice in questi casi deve dare un “segnale” alle parti su quali saranno le conseguenze in caso di loro mancata comparizione, magari indicandole espressamente nella propria ordinanza con cui dispone l’esperimento del procedimento di mediazione. Nell’occasione il Giudice Dott. Barbensi ha precisato il proprio convincimento, che depone nel senso di un obbligo a comparire delle parti, quale norma di condotta conforme allo spirito della mediazione. Inoltre – sottolinea il Giudice – vi è un aggancio normativo che confermerebbe la bontà di questa tesi, vale a dire l’art. 5 co. 1 bis nella parte in cui si legge la locuzione “assistito da un avvocato”. Il Giudice relatore ha infine ammesso che, una volta ricevuto l’invito per partecipare attivamente alla Tavola Rotonda sulla mediazione, si è sentito in dovere di interrogarsi su questi specifici temi, giungendo così alla conclusione che da ora in avanti, nelle sue ordinanze, indicherà espressamente l’obbligo per le parti di comparire personalmente.
    Infine, un cenno sul ruolo del mediatore, che non va considerato un ausiliario del Giudice, altrimenti risulterebbe favorita una visione processo-centrica che non è rispettosa degli obiettivi teleologici della mediazione. Il mediatore – ha evidenziato il il Giudice – deve invece mantenere una sua autonomia e, proprio per questo motivo, è corretto salvaguardare l’obbligo di riservatezza interno a cui lo stesso è tenuto anche in ipotesi di mediazione delegata. Dal verbale della mediazione, dunque, non devono mai trasparire le ragioni e i motivi sottesi all’esito della stessa mediazione, sia in un senso che nell’altro, perché verrebbe meno il principio della imparzialità e neutralità del mediatore.

 

  • 4° INTERVENTO: Avv. Elena Casadei, Responsabile dell’Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì.
    Anche l’Avv. Casadei si è a lungo soffermata sulla riservatezza delle parti, che a suo avviso va preservata dai venti di riforma che sembrano condurre verso un’altra direzione. Se è vero, infatti, che il legislatore vorrebbe introdurre un generale obbligo di motivazione a carico della parte che rifiuta di procedere in mediazione, allora risulterebbe seriamente pregiudicato il principio di riservatezza che informa lo stesso procedimento.
    Si è quindi passati all’analisi dei dati statistici relativi all’esito dei procedimenti di mediazione tenutisi nel corso dell’anno 2016 presso l’Organismo di Conciliazione del Tribunale di Forlì.
    Questi i dati: anno 2016, n. 415 procedimenti di mediazione; fra questi n. 171 (41,20 %) conclusi con una mancata partecipazione all’incontro preliminare; n. 168 conclusi con un mancato accordo all’esito del primo incontro; n. 10 conclusi con una rinuncia del proponente; n 1 ad oggi in corso.
    Per quanto concerne i restanti 65 incontri (solo il 15,66 % sul Totale): mancata conciliazione in n. 28 procedimenti (il 43,08 % di n. 65 procedimenti) e conciliazione amichevole in n. 37 procedimenti (il 56,92 % di 65 procedimenti, una percentuale che scende al 7,95 % se viene rapportato al totale dei procedimenti). La durata media dei procedimenti di mediazione è di 45 giorni.

 

  • 5° INTERVENTO: Avv. Piera Calandrini – Responsabile dell’Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Ravenna.                                                       Vengono quindi riportati i dati statistici dell’Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Ravenna. Totale dei procedimenti: 282; fra questi sono 10 i procedimenti ritirati dall’istante; 133 quelli conclusi per mancata partecipazione al primo incontro; sul totale, sono 92 gli incontri che hanno avuto un esito negativo (33,82%). Il problema resta dunque il primo incontro; una volta superato questo “scoglio”, a quel punto la conciliazione è vicina al 70%.

 

  • 6° INTERVENTO: Avv. Adriano Rizzello – Responsabile Camera di Conciliazione della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
    Interessante la premessa dell’Avv. Rizzello, che è sembrata ai più un’ulteriore invito a cambiare mentalità in materia di mediazione, cercando di valorizzarne le potenzialità ancora inespresse rispetto allo strumento processuale. In questo senso, il relatore ha voluto approfondire un tema, spesso sottovalutato, che inerisce ai rapporti fra imprese contrapposte in un processo, le quali all’esito dello stesso difficilmente tornano a collaborare. Questo per significare che le sentenze creano barriere invalicabili; lo stesso, invece, non accade in caso di mediazione.
    Infine, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione gestiti dalla Camera di Commercio di Forlì Cesena nell’anno 2015: 160 le domande di mediazione, cui però si è dato corso a soli 18 procedimenti; tra questi sono solamente 12 le mediazioni raggiunte con l’accordo, 3 in materia di locazione.
    A conti fatti sono ben 143 le mediazioni fallite su un totale di 160 domande. E in 72 casi non si è dato avvio alla vera e propria mediazione dopo l’incontro preliminare, e in 32 casi almeno una parte non era presente, ma era rappresentata dall’avvocato. Addirittura in 11 casi mancava la parte istante, vale a dire la parte che ha voluto avviare il procedimento.
    Purtroppo, i dati non sono confortanti e testimoniano una perdurante disaffezione verso il procedimento, che è pressoché la stessa da tanti anni.
    Avv. Andrea Baldrati

Condividi

RICHIEDI UNA PRIMA CONSULENZA

Lascia qui una breve descrizione del caso che desideri sottoporre all’attenzione dello Studio Legale. Verrai contattato al più presto.
Inserire nome e cognome.
Inserire un numero valido.
Inserire una email valida.
Scrivere un messaggio.
Non corretto, riprovare..