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LA RETICENZA DELL’ASSICURATO: UN CASO LIMITE

malattia sospetta non accertata in sede di stipula

LA RETICENZA DELL’ASSICURATO: UN CASO LIMITE

LA RETICENZA DELL’ASSICURATO SU UNA MALATTIA SOSPETTA, MA NON ANCORA ACCERTATA.

Cass. civ. sez. III, n. 19520 del 04/08/17

Si torna su un tema ricorrente: quello delle dichiarazioni reticenti o inesatte dell’assicurato che, nel caso di specie, aveva omesso di riferire, in sede di stipula dell’assicurazione a garanzia per il caso di morte, di essere stato precedentemente sottoposto, in regime di day hospital, ad un intervento di asportazione chirurgica di un linfonodo in zona inguinale.

La sentenza di primo grado, confermata anche in sede di appello, aveva escluso l’operatività della garanzia, sulla base di un’attenta ricostruzione della triste vicenda sanitaria che aveva condotto a morte l’assicurato Tizio, con il fine precipuo di verificare se questi, all’atto della stipula, fosse o meno consapevole di aver contratto una patologia insidiosa, tale da incidere sul rischio protetto dall’assicurazione.

1.1. IL CASO DI SPECIE: MALATTIA ACCERTATA SOLO DOPO LA FIRMA DELLA POLIZZA.

In questo senso la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che già un mese prima di sottoscrivere la polizza, Tizio era a conoscenza di una diagnosi di sospetto carcinoma, e che lo stesso assicurato non avrebbe dovuto tacere quella circostanza così rilavante alla Compagnia, sebbene tale malattia fosse stata confermata solo dopo la firma.

Quest’ultima circostanza veniva poi fatta oggetto di ricorso, in sede di Cassazione, dalla difesa della moglie del defunto marito, che, nella sua veste di ricorrente, riteneva assorbente la scansione temporale dei fatti di causa, dal momento che, solo con i referti istologici rilasciati dal medico curante dopo la sottoscrizione del contratto, si era potuto accertare con certezza la patologia tumorale.

1.2.LA RETICENZA SI CONFIGURA ANCHE SE LA DIAGNOSI NON E’ ANCORA DEFINITIVA.

Sul punto, la Corte rigettava la tesi della ricorrente, richiamando un suo precedente, la sentenza n. 12086/15, nella quale aveva affermato che

le dichiarazioni inesatte o reticenti “[…] non presuppongono necessariamente la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute”,

sempre che all’assicurato sia stata rivolta un’apposita domanda sulle sue condizioni di salute.

D’altra parte Tizio aveva sottoscritto una dichiarazione in cui attestava di non aver subito interventi chirurgici nei 5 anni precedenti; circostanza questa non vera, e ciò significava che lo stesso Tizio era consapevole di aver alterato la verità dei fatti, e perciò di aver anche compromesso il diritto alla prestazione da parte della compagnia assicurativa.

Avv. Andrea Baldrati

Per qualsiasi chiarimento sulle tematiche affrontate in questo articolo, o per ulteriori informazioni in tema di separazioni e divorzi, è possibile contattare qui i professionisti dello Studio Legale Arginelli.

 

 

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