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FIDEIUSSIONE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE E AZIONE DI REGRESSO.

fideiussione del socio illimitatamente responsabile: è valida l'azione in regresso

FIDEIUSSIONE DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE E AZIONE DI REGRESSO.

1. SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE RILASCIA UNA FIDEIUSSIONE PER I DEBITI SOCIALI. PUO’ AGIRE IN REGRESSO?

Cass. n. 7139/2018 del 22/03/18

Il quesito sottoposto alla Corte di Cassazione è il seguente: la garanzia prestata dal socio illimitatamente responsabile a favore della società e nell’interesse di una Banca, può essere qualificata in termini di fideiussione e quindi rientrare fra il novero delle garanzie prestate per le obbligazioni altrui?
La domanda non è di poco conto, perché una risposta affermativa consentirebbe al socio fideiussore di agire in regresso nei confronti della società, una volta effettuato il pagamento del debito sociale.

1.1. LA FIDEIUSSIONE QUALE GARANZIA PER DEBITI ALTRUI.

Il tema, infatti, si interseca con quello, più generale, della distinzione fra patrimonio del socio e patrimonio della società, insieme al concetto di fideiussione, intesa quale garanzia di un debito altrui, ai sensi dell’art. 1936 c.c.
Ci si interroga su come possa validamente costituirsi una fideiussione, qualora a stipularla sia un socio illimitatamente responsabile a garanzia di debiti sociali, che di certo non possono essere considerati a lui estranei, se è vero che il legislatore prevede, appunto, una sua responsabilità illimitata e solidale.
In questo senso, risulta piuttosto arduo definire tale fideiussione in termini di garanzia per debiti altrui, secondo la definizione coniata dal legislatore.

Sul punto, però, la Cassazione chiarisce che i principi generali in materia di società di persone non sono messi in discussione, laddove venisse riconosciuta la validità di una fideiussione del socio per le obbligazioni sociali.

Osserva, la Corte, che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, in realtà rappresenta un distinto centro di interessi, sia sostanziali, sia processuali, in virtù del quale è corretto sostenere la tesi dell’alterità fra socio e società.

Da ciò ne consegue la validità della fideiussione in questione, stante la distinzione appena richiamata fra soggetto societario e socio.

1.2. LA FIDEIUSSIONE DEL SOCIO, SE COSTITUITA A GARANZIA DEI DEBITI DI UNA SOCIETA’ DI PERSONE, E’ PRIVA DI CAUSA?

Vi è un altro nodo da sciogliere: quale potrebbe essere la causa della predetta fideiussione, se il legislatore ha già previsto la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali?
Anche in questo caso, il tema è di estrema rilevanza, atteso che un contratto privo di causa, come noto, è un contratto nullo, per il combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c..

Ebbene, la Corte dichiara che, oltre alla garanzia già fornita dal legislatore, vi possono essere altri interessi che muovono il creditore sociale, ad esempio una Banca, a voler pretendere un’ulteriore garanzia.

Vi è l’interesse a che il socio resti obbligato nei confronti dei debiti sociali anche dopo la sua uscita dalla società; oppure l’interesse del creditore di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato dal limite dell’art. 2304 c.c., che impone al creditore la preventiva escussione del patrimonio sociale, e solo in caso di patrimonio incapiente o insufficiente, di pretendere il pagamento dei singoli soci.

Pertanto, la fideiussione prestata dal socio aggiunge un titolo diverso rispetto allo schema legale delle società di persone, perchè la garanzia consente al creditore sociale di agire esecutivamente nei confronti del fideiussore senza che questi possa avvalersi del beneficio di escussione preventiva di cui all’art. 2304 c.c.

1.3. LA FIDEIUSSIONE IN OGGETTO COSTUTUISCE TITOLO PER AGIRE IN REGRESSO?

In definitiva, la costituzione di una fideiussione rilasciata dal socio di una società di persona a garanzia di obbligazioni sociali è da considerarsi valida perchè:

  1. la società di persona, sebbene sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazioni, e questa situazione di alterità fra socio e società legittima la costituzione di una fideiussione, intesa come garanzia prestata per le obbligazioni altrui;
  2. inoltre, detta garanzia non è sovrapponibile a quella predisposta dal legislatore, con cui si prevede la responsabilità illimitata e solidale del socio, trattandosi di un altro tipo di garanzia a cui si accede per interessi diversi e autonomi del creditore sociale; primo fra tutti, quello di poter agire nei confronti del fideiussore senza dover preventivamente escutere il patrimonio sociale.

Dato per ammessa la fideiussione in parola, si dovrà ritenere altrettanto valida l’azione di regresso promossa dal socio fideiussore nei confronti della società, dopo l’escussione a suo danno per opera del creditore sociale garantito.

Avv. Andrea Baldrati

Per qualsiasi chiarimento sulle tematiche affrontate in questo articolo, o per ulteriori informazioni in tema di fideiussione e regresso del socio di una società di persone, è possibile contattare qui i professionisti dello Studio Legale Arginelli.

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