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DICHIARAZIONE RETICENTE DELL’ASSICURATO.

reticenza assicurato e annulamento del contratto

DICHIARAZIONE RETICENTE DELL’ASSICURATO.

1. DICHIARAZIONE RETICENTE ? LE TRE CONDIZIONI PER INTEGRARE L’IPOTESI DELL’ART. 1892 c.c..

Cass., sez. III, n. 416 dell’11/01/17.

Si annota un’altra sentenza sul tema della reticenza dell’assicurato, la n. 416 dell’11/01/17, che ribadisce due principi di diritto oramai consolidati.
Anzitutto, la Corte richiama le tre condizioni necessarie al fine di integrare l’ipotesi di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza dell’assicurato.

Quest’ultimo deve rendere una dichiarazione reticente o inesatta, deve agire quantomeno con dolo o colpa grave, e, da ultimo, la reticenza deve risultare determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.

1.1. LA CASSAZIONE NON PUO’ SINDACARE LA RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE RETICENTE IN SEDE DI STIPULA DELLA POLIZZA.

Il secondo principio si ricollega, invece, ai poteri attribuiti alla Corte di Cassazione, che, come noto, è il Giudice del diritto a cui viene preclusa una nuova valutazione sul merito della causa.

Ne discende che la Suprema Corte non è certo legittimata a sindacare un giudizio di merito (in questo caso emesso dalla Corte di Appello di Venezia) avente ad oggetto la rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, posto che un tale giudizio, implicherebbe necessariamente un riesame della controversia e quindi un nuovo apprezzamento di merito.

In questo senso, la Corte di Appello aveva correttamente valutato le prove acquisite in corso di causa, per mezzo delle quali si era dimostrato che l’assicurato, all’atto di sottoscrivere la polizza, aveva piena consapevolezza della patologia contratta (cardiopatia post infartuale) e che la sua reticenza in ordine a tale circostanza era stata determinante nella formazione del consenso dell’assicurazione.

In particolare, il Giudice di merito non aveva omesso nessuno dei fatti storici rilevanti per definire il quadro della vicenda contrattuale intercorsa fra le parti; inoltre, a detta della Corte, la motivazione che aveva condotto alla decisione di dichiarare annullato il contratto di assicurazione in questione, appariva logica, coerente e completa, per cui non censurabile in sede di legittimità.

Avv. Andrea Baldrati

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