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IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO.

il nuovo assegno di divorzio dopo la sentenza Grilli

IL NUOVO ASSEGNO DI DIVORZIO.

1. L’ASSEGNO DI DIVORZIO DOPO LA SENTENZA GRILLI: NON VALE PIU’ IL PARAMETRO DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE.

Dopo alcuni mesi dalla sua pubblicazione, la sentenza Grilli (Cass. Civ. n. 11504/17)  si pone come vero e proprio spartiacque in tema di assegno divorzile, tenuto anche conto della successiva giurisprudenza, che si è conformata ai principi in essa enunciati.

Il dato più eclatante: cambia il parametro di riferimento per accertare la sussistenza dei presupposti cui è subordinato il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio.
Non si considera più attuale un giudizio che accerti, a favore del richiedente, l’esistenza di tale diritto sulla base del tenore di vita goduto in costanza del matrimonio.

Sul punto, sono state elencate una serie di motivazioni, che si riportano in estrema sintesi:

  1. la sentenza di divorzio pone fine al rapporto matrimoniale, che si estingue sul piano non solo personale, ma anche patrimoniale. Quindi, avvalersi del parametro del “tenore di vita matrimoniale”, comporterebbe un esplicito richiamo ad un rapporto oramai estinto; il che si porrebbe in contrasto con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici.
  2. Il diritto all’assegno divorzile è riconosciuto all’ex coniuge che ne fa richiesta, inteso come “persona” singola, e non come “parte” di un rapporto patrimoniale, essendosi questo concluso anche da un punto di vista economico. Ragione per cui, utilizzare il criterio del tenore di vita matrimoniale, avrebbe l’effetto di ripristinare un rapporto che in realtà è venuto meno con la pronuncia di divorzio.
  3. Il parametro del tenore di vita genera una certa confusione fra le due fasi del giudizio di accertamento del diritto all’assegno divorzile. Al riguardo, la Cassazione mostra un certo rigore, ribadendo che la prima fase nella quale si accerta l’esistenza o meno di tale diritto (c.d. an debeatur) deve prescindere da ogni riferimento al precedente matrimonio. L’assegno non tutela l’interesse a mantenere il tenore di vita matrimoniale, ma risponde ad un’esigenza assistenziale a favore del coniuge più debole che, all’atto della pronuncia di divorzio, non sia in possesso di mezzi economici adeguati, né sia in grado di procurarseli. Soltanto nella seconda fase, avente ad oggetto la determinazione dell’assegno divorzile (c.d. quantum debeatur), è legittimo il richiamo alla dimensione economica del matrimonio, ma solo per evidenziare l’entità della contrazione reddituale che il coniuge più debole potrebbe subire dopo il matrimonio, in difetto di assegno divorzile.
1.1. LA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO.

Dunque, l’assegno ha una funzione certamente assistenziale, perché risponde a principi di solidarietà economica a tutela della persona economicamente più debole.

Ma l’interesse che si intende proteggere mediante la corresponsione dell’assegno non è più il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, bensì il raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente. Ciò significa che se il richiedente risulta “economicamente indipendente” o risulta effettivamente in grado di esserlo, a questi non dovrà essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile.

1.2. IL NUOVO PARAMETRO DELL’INDIPENDENZA ECONOMICA A CONFRONTO CON QUELLO PRECEDENTE.

Un esempio concreto può essere utile per confrontare gli effetti applicativi del nuovo parametro rispetto a quello precedente.

IL CASO. L’ex moglie, impiegata presso uno studio di commercialisti, con retribuzione mensile di € 1.200,00, già assegnataria della casa coniugale, chiede l’assegno di divorzio nei confronti dell’ex marito, noto imprenditore con un reddito dichiarato nell’ultimo anno pari ad € 200.000,00.

Quale sarà l’esito del giudizio in materia di assegno di divorzio?

Con l’applicazione del nuovo parametro, risulta evidente che si dovrà concludere per il rigetto della domanda di assegno divorzile, perché l’ex moglie ha mezzi adeguati (casa coniugale e stipendio) per essere indipendente sotto un profilo economico.

Diverso sarebbe stato se fosse ancora in vigore il precedente orientamento, basato sul tenore di vita matrimoniale, perché in quel caso il giudice avrebbe presumibilmente liquidato un assegno tale da consentire all’ex moglie di mantenere l’alto tenore di vita di cui poteva godere in costanza di matrimonio, grazie alle cospicue entrate dell’ex marito.

Nel prossimo contributo verrà posta ancora l’attenzione sul nuovo parametro dell’indipendenza economica, in rapporto ai 2 criteri che la Cassazione ha individuato per accertare se il richiedente l’assegno risulti o meno indipendente sotto il profilo economico.
Si anticipa, fin da ora, che tali criteri sono “l’adeguatezza – inadeguatezza” dei mezzi e la “possibilità – impossibilità” di procurarseli per ragioni oggettive.
Sul punto, saranno forniti una serie di esempi concreti, che sono stati oggetto delle più recenti pronunce in materia di assegno divorzile.

Avv. Andrea Baldrati

Per qualsiasi chiarimento sulle tematiche affrontate in questo articolo, o per ulteriori informazioni in tema di assegno divorzile, è possibile contattare qui i professionisti dello Studio Legale Arginelli.

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