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L’ADOTTATO CHIEDE DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI.

Cass. n. 6963/18 adottato

L’ADOTTATO CHIEDE DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI.

1. L’ADOTTATO MAGGIORENNE CHIEDE DI CONOSCERE LE SORELLE BIOLOGICHE.

Tizio, nella sua qualità di figlio maggiorenne adottato, formulava un’istanza dinanzi al Tribunale dei minorenni per conoscere l’identità delle sorelle biologiche minori, anche loro affidate in adozione, ma ad un’altra famiglia.
La richiesta veniva rigettata in primo grado, ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza delle sorelle, rispetto al diritto di Tizio a conoscerne la loro identità.
La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, che aderiva al bilanciamento d’interessi compiuto dal Tribunale, sebbene il diritto del fratello a conoscere le sue sorelle biologiche rientrasse, a buon titolo, fra il novero dei diritti fondamentali.

1.1. RICORSO IN CASSAZIONE DOPO IL RIGETTO DELL’ISTANZA AVANZATA DALL’ADOTTATO.

Seguiva il ricorso in Cassazione di Tizio, il quale lamentava l’errata interpretazione della L. n. 184 del 4 Maggio 1983 sul diritto del minore ad una famiglia, per non avere la Corte incluso, all’interno della nozione legislativa di “legami famigliari”, anche i fratelli o le sorelle; inoltre, il ricorrente deduceva la violazione di norme di Trattati Internazionali e, segnatamente, gli arti. 7-8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, laddove si tutela l’identità dell’adottato, che, secondo la tesi del ricorrente, consisterebbe nel ricercare anche le proprie origini.

Occorre una premessa: la L. n. 184/83 prevede soltanto l’ipotesi dell’adottato che richiede l’accesso “alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici” (art. 28, co. 5), senza nulla disporre con riguardo al caso di specie, ovverosia dell’adottato maggiorenne che vuole risalire all’identità delle sue sorelle biologiche.
In questa sentenza, tuttavia, la Corte aderisce ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, anche alla luce dello spirito che informa i Trattati internazionali, giungendo così ad ampliare il significato della locuzione “origine” di cui all’art. 28, financo ad includere nella stessa i legami con i più stretti congiunti.

In altre parole, la L. n. 184/83 troverebbe applicazione anche nel caso in cui l’adottato voglia risalire all’identità di sorelle o fratelli, sebbene quest’ultimi non siano stati espressamente menzionati dalla norma.

1.2. NECESSARIO IL PREVIO CONSENSO DELLE SORELLE BIOLOGICHE.

Ad ogni modo, la Corte opera un distinguo rispetto all’ipotesi espressamente disciplinata dal legislatore, riguardante l’esercizio del diritto a conoscere i propri genitori biologici.
In quel caso, la legge non lascia dubbi, privilegiando sempre il diritto dell’adottato su quello dei genitori biologici, tranne in un unico caso, ovverosia quello della madre biologica che chiede di restare anonima, per il quale si deve procedere in ogni caso ad un bilanciamento in concreto fra i due interessi contrapposti, prima di decidere quale debba prevalere.
Dunque, nei confronti dei genitori, il legislatore ha fatto una scelta netta, aprioristica, ma la stessa scelta – precisa la Corte – non è applicabile in modo automatico al diritto di conoscere l’identità di sorelle o fratelli.
La motivazione risiede nella diversa posizione che tali congiunti occupano all’interno del nucleo familiare rispetto ai genitori biologici, il che induce a valutare con meno rigore la loro incidenza sullo sviluppo della personalità dell’adottato.

Pertanto, solo nei confronti dei genitori biologici il diritto dell’adottato maggiorenne assurge a vero e proprio diritto potestativo e, come tale, può essere esercitato senza il consenso dei genitori medesimi; mentre nei confronti delle sorelle e dei fratelli è prima necessario procedere ad un bilanciamento fra gli interessi di chi chiede di conoscere le proprie origini, e di chi è destinatario di tale richiesta.

Dunque, occorre acquisire il previo consenso delle sorelle all’interno di un procedimento che assicuri la massima riservatezza e dignità dei soggetti interpellati, e solo in quel caso Tizio potrà accedere alle informazioni richieste.
Nel caso sottoposto alla Corte, i Giudici di merito avevano invece rigettato l’istanza, senza procedere all’interpello delle sorelle per acquisire il loro consenso, prima di procedere ad un bilanciamento degli interessi contrapposti.
Per tale motivo la Corte ha cassato il provvedimento impugnato, rinviandolo alla Corte d’Appello in diversa composizione, perché possa decidere applicando la procedura corretta, acquisendo il previo consenso dei soggetti destinatari.

Avv. Andrea Baldrati

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